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Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11 – ISSN 2499-846X

Con il decreto legge n. 162 del 31.10.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del 31.10.2022 ed in pari data entrato in vigore (in particolare con gli articoli 1, 2 e 3), il Governo da poco insediatosi ha, financo a sorpresa, anticipato di una settimana la decisione della Corte Costituzionale in tema di “ergastolo ostativoprevista per l’8 novembre prossimo.

L’obiettivo è chiaramente quello di neutralizzare la concretizzazione definitiva della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4-bis o.p., e conseguenzialmente anche di altre disposizioni, che la Corte stessa, con la nota ordinanza-monito n. 97 del 2021, ha già esibito e che, di fatto, in assenza del sollecitato intervento legislativo, doveva/poteva essere definitivamente dichiarata. Non è comunque detta l’ultima parola, posto che non può escludersi che la Corte comunque dia qualche indicazione utile per l’immediato o forse, meglio, in vista di eventuali modifiche da apportare in sede di conversione del decreto; ma il che è poco probabile.

Nel frattempo, e per la verità già dal 31 ottobre, in attesa di quanto potrà accadere l’8 novembre o comunque nei prossimi 60 giorni in attesa della conversione dell’intervento d’urgenza, l’immediata operatività sia delle modifiche “sostanziali” (relative alle condizioni di accesso a benefici penitenziari, misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale per i condannati per reati “ostativi”), sia di quelle “di rito” (relative a contenuti delle istanze introduttive, adempimenti istruttori e competenza a decidere), impone agli operatori della materia penitenziaria di confrontarsi da subito con il mutato scenario normativo ed operativo e che, in particolare, obbliga alla immediata verifica delle modalità gestionali delle posizioni penitenziarie di quei detenuti che, in misura più o meno ampia, abbiano già avuto accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione.

Ed è proprio per tale ragione che una particolare attenzione dovrà indirizzarsi, da subito, al contenuto delle “disposizioni transitorie” dell’art. 3 del decreto legge, in uno con la sentenza costituzionale n. 32 del 2022, verificando le immediate ricadute e declinazioni operative in relazione a ciascun beneficio o misura alternativa, coordinando il tutto sul piano procedurale con le robuste innovazioni introdotte in tema di competenza ed obblighi istruttori.

Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Ricci, Osservazioni a prima lettura agli artt. 1-3 del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11