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Caso Palamara: la sentenza della Cassazione sull’istanza di ricusazione presentata nei confronti di due giudici del collegio iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati (costituita parte civile)

Cassazione Penale, Sez. VI, 22 novembre 2022 (ud. 4 ottobre 2022), n. 44436
Presidente Di Stefano, Relatore Di Geronimo

Come avevamo anticipato, con ordinanza del 9 maggio 2022 la Corte di Appello di Perugia aveva rigettato l’istanza di ricusazione presentata da Luca Palamara nei confronti di due giudici del collegio iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), a sua volta costituita parte civile nel relativo procedimento penale.

Con la sentenza n. 44436/2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato avverso tale ordinanza, ritenendo corretta l’affermazione – contenuta nella pronuncia della Corte di Appello – secondo cui «l’accrescimento patrimoniale dell’Associazione non determinerebbe in alcun caso, neppure nell’ipotesi di teorico scioglimento della stessa, un accrescimento patrimoniale dei singoli associati».

L’interesse che può far dubitare della parzialità del giudice – ha precisato la Corte – «deve necessariamente essere concreto ed attuale», non potendo inficiare l’imparzialità del giudicante «un vantaggio meramente teorico ed eventuale che non si tradurrebbe in alcun caso in un accrescimento diretto della sua sfera patrimoniale».

Quanto all’aspetto della presunta coincidenza morale dei magistrati iscritti all’ANM e la pretesa da quest’ultima avanzata nei confronti di Palamara, il collegio ha osservato come «la tutela dei principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, di cui la ANM si fa portatrice, risponda ad un interesse generale e costituzionalmente previsto che, pertanto, è comune a qualunque cittadino».

Nè – si conclude – il fatto che Palamara sia stato espulso dall’ANM a seguito di un’assemblea generale aperta alla partecipazione di tutti i magistrati è circostanza tale da far venir meno il profilo dell’imparzialità, non essendo ciò «un fatto inficiante la presunzione di imparzialità dei singoli magistrati». Diverso sarebbe stato il caso in cui «i giudici ricusati avessero preso parte e votato all’espulsione di Palamara, ma in tal caso il motivo di ricusazione andava ravvisato non tanto nell’esistenza di un interesse al procedimento, quanto nell’aver manifestato il proprio convincimento al di fuori dell’esercizio delle funzioni».

Redazione Giurisprudenza Penale

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