CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Illeciti alimentari: prime note sull’art. 70 d.lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia”)

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11 – ISSN 2499-846X

di Gaetano Forte e Ingrid Riz

Con la pubblicazione della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), destinata in prima battuta a piena applicazione dal 1° novembre e oggetto di rinvio di 60 giorni ex DL 162/2022 «per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma», accanto alle più altisonanti modifiche sul piano codicistico sostanziale e procedurale, vi sono anche interventi d’essay che tuttavia, per il settore su cui vanno ad impattare, possono avere implicazioni potenzialmente rivoluzionarie. È il caso dell’art. 70 che apre il capo III, intitolato “Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie”, nel quale trovano spazio anche gli interventi novativi della l. 689/81 e le diverse nuove previsioni deflattive.

In particolare, l’art. 70 interviene nel corpo della l. 283/62[1], baluardo penale a difesa della salubrità ed igienicità delle produzioni agroalimentari principalmente tutelate attraverso l’art. 5 e le sue diverse ipotesi di reato, tutte contravvenzionali e punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda dal successivo articolo 6.

Al fine di adempiere all’art. 1, comma 23 della legge delega (L. 27 settembre 2021, n. 134), il decreto Cartabia ha individuato tra le contravvenzioni suscettibili di semplificazione con funzioni di efficientamento del sistema e di alleggerimento del carico processuale proprio una norma di frequente contestazione nel settore alimentare, applicando quasi alla lettera le direttive della delega, ovvero prevedere una specifica causa estintiva delle contravvenzioni destinata ad operare nella fase delle indagini preliminari, laddove sia possibile l’elisione del danno o del pericolo e fermo restando l’obbligo di segnalazione della notizia di reato sebbene con procedimento penale che rimane sospeso fino al temine dell’iter di estinzione del reato secondo le nuove modalità e tempistiche.

Il nuovo art. 12ter della l. 283/62 dispone pertanto che alle contravvenzioni della legge stessa, ma anche a quelle previste da altre norme in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande che abbiano cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie si applichino i meccanismi estintivi previsti dagli articoli successivi, anch’essi introdotti ex novo[2]. Già l’esordio dell’art. 12ter presenta alcune specifiche meritevoli di segnalazione: in primo luogo è escluso il nuovo meccanismo estintivo-deflattivo laddove la contravvenzione concorra con un delitto; in secondo luogo lo stesso si estende alle contravvenzioni punite non solo con ammenda o pena alternativa, ma anche con la pena congiunta (arresto e ammenda), introducendo una novità assoluta in relazione ad un meccanismo estintivo che invece è già noto al sistema penale della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 758/94 e art. 301 TU 81/2008) e dell’ambiente (art. 318ter TU 152/06).

Va da sé che il nodo sistematico sarà quello di creare una uniformità di comportamento dell’autorità competente e conseguentemente delle Procure per adottare in maniera equa il concetto di danno o pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, condizione essenziale per accedere all’istituto estintivo.

Da ciò non poche difficoltà applicative state la tutela anticipata della norma di reato di pericolo astratto e non concreto (salvo l’inciso della lettera d) “…comunque nocive…”) a beneficio dell’igiene degli alimenti, tutela sostanziale e non formale, come invece nel casi analoghi gestiti dal D. LGS. 758/94 in materia di sicurezza sul lavoro e dall’art. 318 bis D.LGS. 152/06 in materia di illeciti ambientali.

Nel merito procedurale l’accertatore, riscontrata una contravvenzione agroalimentare con le citate caratteristiche, impartisce al contravventore una prescrizione fissando un termine di regolarizzazione (prorogabile su richiesta motivata) e contestualmente fornendone comunicazione al Pubblico Ministero. Rispetto alle analoghe previsioni in materia di sicurezza, nel caso di specie, insieme alla notizia di reato va trasmesso al PM anche il verbale di prescrizioni, così attribuendogli il potere di intervenire nel merito delle prescrizioni mediante decreto qualora lo ritenga necessario. Sarà la prassi a determinare in concreto se e quando questo potere verrà attivato ed in quali termini: un intervento sulle prescrizioni dell’organo accertatore, che di regola ha conoscenze tecniche di settore, implica comunque una sollecitazione potenziale alla Procura quale controllore del merito e garante del rito, anche -nulla vieta- su iniziativa del contravventore stesso che non concordi sulle condotte risarcitorie o ripristinatorie prescritte.

Per addivenire alla estinzione del reato, infine, l’accertatore verificherà, con tempistiche ristrette[3], funzionali allo scopo di accelerazione delle tempistiche procedurali, l’avvenuto corretto adempimento ammettendo in caso positivo il contravventore al pagamento ovvero segnalando l’inadempimento alla Procura per il prosieguo del procedimento penale.

L’art. 12 quater si segnala non solo per la manifesta volontà di contrarre i tempi procedurali, ma anche, si è detto, per gli scopi deflattivi sul piano giudiziario: al fine di liberare le aule di giustizia da procedimenti considerati “minori” la normativa ha infatti previsto che la sanzione amministrativa conseguente all’adempimento delle prescrizioni sia pari a un sesto del massimo dell’ammenda stabilita dall’astratta fattispecie di reato.

Sempre in conformità delle legge delega, qualora il contravventore non sia in grado di sostenere l’esborso economico per pagare la sanzione una volta adempiute le prescrizioni, è prevista la possibilità di trasformare la pena in lavori di pubblica utilità, calcolando una giornata di lavoro (intesa come due ore) per ogni 250 € di sanzione e considerando che la pena alternativa non può protrarsi per oltre sei mesi, ferma restando una discreta elasticità esecutiva previo dialogo con il pubblico ministero che, ad esempio, può consentire lo svolgimento di un numero di ore/giorno superiori (massimo otto) ovvero la dilatazione dei tempi fissati per il termine dei lavori per comprovate esigenze di famiglia, studio, lavoro  o salute.

L’impossibilità di adempimento della sanzione pecuniaria, tuttavia, non deve diventare un commodus discessus per chi non intenda pagare prediligendo i lavori socialmente utili (art. 12 quinquies), tanto che tale possibilità è subordinata alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (con le conseguenze in caso di falsità della stessa) che attesti la oggettiva incapienza che va depositata presso l’organo accertatore in uno con la disponibilità dell’ente pubblico a fruire del lavoro del contravventore: sarà poi il Pubblico ministero a decidere le tempistiche del lavoro sostitutivo, mentre per le modalità si attende un provvedimento del ministero della giustizia e della conferenza unificata[4]. A differenza di altre ipotesi di lavori di pubblica utilità, in questo caso il dominus del procedimento è il Pubblico Ministero e non il Giudice, restando in capo ad esso la decisione su an, quantum ed in parte quomodo dei lavori richiesti.

Effettuato il pagamento ovvero terminati i lavori di pubblica utilità, la contravvenzione si estingue (art. 12 octies) ed il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento, secondo lo schema ormai consolidato nel settore della sicurezza e dell’ambiente (ripreso quasi testualmente anche dagli artt. 12sexies e septies in relazione alle notizie di reato non pervenute all’organo accertatore e alla sospensione del procedimento penale, adeguate anche  alla estinzione con la modalità del lavoro di pubblica utilità).

Anche con la nuova procedura si prevede l’utilità dell’adempimento tardivo della prescrizione (art. 12 nonies). In particolare, l’adempimento in tempi superiori al prescritto costituisce una circostanza attenuante che verrà poi valorizzata in sede processuale in termini di diminuzione di pena o comunque di bilanciamento di circostanze secondo gli ordinari canoni dell’art. 69 c.p.. Un adempimento tardivo ovvero con modalità diverse da quelle impartite in sede di accertamento -ma che eliminino comunque le conseguenze dannose o pericolose- potranno essere valorizzati anche in sede di oblazione ex art. 162bis c.p., ove è previsto un ulteriore vantaggio rispetto all’impostazione codicistica, con previsione di pagamento della somma di un quarto del massimo dell’ammenda, anziché della tradizionale metà.

Infine, doverosa disciplina transitoria (art. 96) prevede che le nuove previsioni dell’art. 70 non si applichino ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata esercitata l’azione penale. Va da sé che, slittata la vigenza al 30.12.2022 ad opera del DL 31.10.2022 n°162[5], i tempi per consentire la metabolizzazione delle novità, evidentemente rilevanti, si sono dilatati: spetterà ora agli accertatori ed alle Procure decidere se impiegare le ampliate tempistiche per far rientrare le nuove non conformità in materia alimentare nelle modalità gestionali precedenti o attendere di entrare nel nuovo regime per cominciare a ridurre l’impatto di queste contravvenzioni in sede giudiziaria.


[1] “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”
[2] Come art. 12 quater, 12quinquies, 12sexies, 12 septies, 12 octies e 12 nonies della l. 283/62
[3] Tempistiche più ridotte rispetto ai modelli ispiratori del settore sicurezza e ambiente: 30 giorni per verificare l’adempimento della prescrizione anziché 60, 60 giorni per comunicare al PM l’avvenuto adempimento anziché 120, 60 giorni per comunicare invece l’inadempimento anziché 90.
[4] Nelle more dell’adozione del provvedimento si applicano in quanto compatibili il DM 26.03.2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000”) e il DM 8.06.2015 n°88 (“Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’art. 8 l. 67/2014”)
[5] L’art. 6 del citato decreto-legge introduce nel testo del d.lgs. 150/2022 l’art. 99bis: “il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022”

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Forte – I. Riz, Illeciti alimentari: prime note sull’art. 70 d.lgs. 150/2022 (cd. “riforma Cartabia”), in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 11