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Riforma Cartabia. La Cassazione stabilisce la inapplicabilità della norma penale più favorevole nel periodo in cui essa non è ancora entrata in vigore.

Cass. pen., Sez. V, Sent. 28 novembre 2022 (ud. 4 novembre 2022), n. 45104
Presidente Sabeone, Relatore Caputo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, ha affrontato il tema della applicabilità della norma penale più favorevole nel periodo della sua vacatio legis, giungendo ad escluderla.

La pronuncia in esame si è confrontata con l’ipotesi di applicare l’art. 2, comma 1, lett. b, D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Decreto Cartabia), che ha ampliato i casi nei quali il delitto di lesioni personali è procedibile a querela di parte.

Ebbene, trovatasi a dover decidere se applicare o meno tale norma nel periodo in cui il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 ne ha prorogato la entrata in vigore, la Corte ha fornito risposta negativa, alla luce degli effetti propri del periodo di vacatio legis, “ossia la ‘non obbligatorietà’ della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all’art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell’art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge ‘entra in vigore’ il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L’univoco tenore dell’art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell’art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell’autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore”.

Il Collegio ha pure osservato che “decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della vacatio legis, esauritasi, per il d. Igs. n. 150 del 2022, lo scorso 01/11/2022. L’inapplicabilità di tale d. lgs. discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 162 del 2022: è la voluntas legis espressa da quest’ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit. (…). Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare”.

In tema, si richiama la recente ordinanza del Tribunale di Siena, con la quale è stata rimessa una questione di legittimità costituzionale relativa al citato D.L. n. 162/2022, nella parte in cui ha disposto il differimento dell’entrata in vigore di norme penali più favorevoli.

Redazione Giurisprudenza Penale

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