CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

La Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Osservazioni a prima lettura

in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, sez. VI, 25 novembre 2022 (ud. 3 novembre 2022), n. 45061
Presidente P. Di Stefano, Estensore P. Di Geronimo

Con la pronuncia che qui brevemente si annota, la Corte di cassazione giudica errata la sentenza emessa dal giudice di appello con la quale era stata esclusa la derubricazione del reato nell’ipotesi meno grave di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sulla scorta del solo dato quantitativo: in effetti, l’imputato era stato rinvenuto in possesso di circa 100 grammi (lordi) di hashish, con principio attivo del 34,1% e 1.351 dosi medie singole ricavabili. A tale dato, ritenuto assorbente, non si coniugava alcun ulteriore connotato di pericolosità idoneo a far rifluire la fattispecie al di fuori del perimetro della lieve entità.

Proprio su questa lettura del giudice di gravame, che ha privilegiato il dato ponderale, si basa il ricorso del difensore, che viene ritenuto fondato dal giudice di legittimità.

Nell’argomentare, la Sesta Sezione richiama i principi consolidati in materia di fatto di lieve entità, ribadendo come esso possa essere riconosciuto «in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio»; occorre dunque una lettura complessiva dei connotati dell’azione illecita, potendo uno degli elementi analizzati surclassare gli altri nella logica della non lieve entità soltanto quando appaia «talmente rilevante da determinare l’assorbimento dei restanti aspetti».

Medesime considerazioni valgono in riferimento al dato ponderale, che di per sé, così come accade per il dato qualitativo (es. la detenzione o la cessione di sostanze di varia natura), non assume valenza esclusiva (Cass., sez. un. 27 settembre 2018, n. 51063, CED 274076; Cass., sez. un, 24 giugno 2010, n. 35737, CED 247911; Cass., sez. un., 21 giugno 2000, Primavera, CED 216668).

Prendendo atto del deficit legislativo, che non ha mai consentito con dirimente chiarezza di individuare le soglie ponderali che consentono di ritenere il fatto lieve, la Corte espone i risultati di uno studio ricognitivo condotto dall’ufficio per il processo della Sesta Sezione su 398 decisioni di legittimità, fissando così alcuni parametri di massima: a) 150 grammi per la cocaina; b) 107,71 grammi per l’eroina; c) 246 grammi per la marijuana; d) 386,93 grammi per l’hashish. La Corte riporta, poi, alcune soglie sulle quali si è innestato un più serrato dibattito ma che sono state interessate da un maggior numero di sentenze che hanno ricondotto la fattispecie entro l’alveo del quinto comma: 1) 23,66 grammi per la cocaina; 2) 28,4 grammi per l’eroina; 3) 108,3 grammi per la marijuana; 4) 101,5 grammi per l’hashish.

Secondo il Supremo Collegio, a questi dati a valenza statistica potrebbe conferirsi pregio così come accaduto in passato per le soglie fornite dalle Sezioni unite “Biondi” sulla ingente quantità (Cass., sez. un., 24 maggio 2012, n. 36258, CED 253150). Tuttavia, prosegue la Corte, si tratta di informazioni tendenziali, che possono orientare l’interprete nell’ambito della più ampia valutazione di tutti i fattori di rilievo che caratterizzano il fatto illecito, sicché, «specie nelle ipotesi in cui non vi sono specifici indici della offensività del fatto, la circostanza che un dato quantitativo sia stato tendenzialmente ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 può assumere una valenza di per sé decisiva».

Si fa uso, lo si è notato ma giova ribadirsi, di soglie ponderali lorde: la Corte di legittimità giudica infatti fuorviante il riferimento al numero di dosi medie singole ricavabili, in quanto il confezionamento delle cosiddette “dosi da strada” non avviene in maniera coerente e proporzionata al quantitativo noto come dose media singola.

Applicando le coordinate sopra esposte, la Corte di legittimità stigmatizza il rilievo escludente dell’elevato numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza illecita detenuta dall’imputato nel caso di specie (1.351) e attribuisce invece dirimente valenza – in assenza di altri fattori ostativi – al peso lordo della sostanza detenuta, pari a circa 100 grammi, come tale perfettamente rientrante nelle soglie limite sopra esposte per l’hashish.

Si intende in questa sede fornire alcuni spunti di riflessione a caldo per il dibattito che certamente, stante la peculiarità della decisione, non stenterà a levarsi.

Al netto dell’encomiabile sforzo riepilogativo eseguito dall’ufficio per il processo incardinato nell’ambito della Sesta Sezione, la sensazione che si trae da questa pronuncia è che essa, al pari delle Sezioni unite “Biondi”, si occupi non tanto di porre in essere una vera e propria attività ermeneutica, bensì di proporre un’operazione creativa mediante la fissazione di soglie che, compensando il silenzio legislativo, risultino di sicuro rilievo pratico per gli operatori del diritto.

L’uso più o meno esplicito della categoria del diritto vivente, nelle due ipotesi più dibattute (ingente quantità e fatto di lieve entità), pare almeno dubbio, poiché il diritto vivente si qualifica in termini di interpretazione consolidata, e dunque, prima di tutto, “interpretazione”; diversamente, in questi casi, si è in presenza di una pura prassi riordinata, catalogata e somministrata quale parametro di orientamento, seppur in maniera necessariamente elastica.

Non persuade neppure, a tutto voler concedere, l’utilizzo della soglia “lorda” di sostanza stupefacente, poiché essa costituisce all’evidenza un dato neutro, essendo l’offesa al bene giuridico della salute pubblica correlata, piuttosto, proprio al numero di dosi medie singole ricavabili, incarnando esse l’unico indicatore affidabile del danno che il prodotto può arrecare all’integrità psicofisica dei consumatori una volta diffuso nel mercato.

Sul punto non può rimarcarsi come già le Sezioni unite “Biondi”, nel cui filone esegetico la sentenza in esame pretende di inserirsi, hanno individuato la soglia limite dell’ingente quantità utilizzando un moltiplicatore – poi differenziato a seconda del tipo di droga – da applicare alla quantità massima detenibile, che costituisce a propria volta un multiplo delle dosi medie singole (dunque trattasi di sostanza già epurata dal materiale inerte).

La pronuncia, insomma, in disparte l’indubbia importanza pratica per chi maneggia e applica le fattispecie penali, non sempre assistite dalla necessaria chiarezza e precisione, rischia di generare qualche perplessità sotto altri profili.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, La Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990. Osservazioni a prima lettura, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12