In difesa del Modello 231
in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12 – ISSN 2499-846X
di Paolo Vernero e Maria Francesca Artusi
Molto si discute sulla effettiva valenza del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tale Modello, infatti, si muove lungo due direttrici differenti ma interconnnesse: quella più strettamente “penalistica”, quale condizione di esclusione (ovvero attenuazione) della responsabilità delle persone giuridiche; quella che si potrebbe definire “aziendalistica”, poiché l’adozione di tali Modelli si inscrive nella più ampia categoria degli adeguati assetti organizzativi di cui agli artt. 2086, 2381 e 2406 c.c.
Con la più recente pronuncia della Cassazione nel caso Impregilo sembra essere stata definitivamente censurata quella tendenza ad operare un automatismo tra commissione del reato e inadeguatezza del Modello.
Allo stesso tempo, è interessante notare come anche il legislatore, così come la migliore dottrina e le best practices, si stia muovendo verso quella che Assonime ha di recente definito “l’era della organizzazione”, dove diritto penale, self-regulation ed efficienza aziendale divengono elementi non contrapposti ma coordinati tra loro.
Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Vernero – M. F. Artusi, In difesa del Modello 231, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 12