Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia»
in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1 – ISSN 2499-846X
Le modifiche all’art. 4-bis o.p. e alle norme in tema di liberazione condizionale introdotte con gli artt. 1-3 del decreto legge n. 162 del 31.10.2022, sono definitive: il Parlamento ha infatti approvato la legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto legge, il cui testo originario, durante il dibattito parlamentare, è stato oggetto di alcune modifiche che per quanto apprezzabili non stravolgono sul piano della sostanza, salvo un unico punto, l’aspetto essenziale della riforma inserito già in sede di decretazione d’urgenza.
Si chiude così, almeno sul piano della risposta normativa, il lungo dibattito relativo alla costituzionalità delle preclusioni tendenzialmente assolute all’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, ed in particolare quello sul c.d. “ergastolo ostativo”.
Spetta adesso, sul piano della quotidiana applicazione delle nuove disposizioni, verificare se il nuovo assetto normativo rappresenti corretta risposta rispetto alle plurime indicazioni della giurisprudenza costituzionale culminate, da ultimo, la nota ordinanza-monito n. 97 del 2021.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Ricci, Le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 162 del 31.10.2022, in tema di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia», in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1