Furto, dolo specifico (fine di profitto) e rilevanza di utilità non patrimoniali: la parola alle Sezioni Unite
Cassazione Penale, Sez. V, Ordinanza, 11 gennaio 2023 (ud. 18 novembre 2022), n. 693
Presidente Pezzullo, Relatore Catena
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il fine di profitto, in cui si concerta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell’agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un’utilità non patrimoniale dal bene sottratto».
Secondo un primo orientamento di legittimità – si legge nel provvedimento – «la nozione di profitto risulta svincolata dalla natura economica del fine dell’agente: il profitto avuto di mira può, quindi, consistere in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, e soddisfare un bisogno di tipo psichico, rispondendo alle più svariate finalità di dispetto, ritorsione, vendetta, rappresaglia, emulazione».
Al contrario, «il secondo orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, più recente, al contrario di quello sin qui esaminato, inquadra in senso restrittivo la nozione di profitto, nel senso di attribuire rilievo unicamente al perseguimento di una utilità di tipo patrimoniale».