CONTRIBUTIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Il reato di manipolazione del mercato nel caso in cui l’informazione sia solo parzialmente falsa. L’ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e il diritto al silenzio dell’imputato.

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1 – ISSN 2499-846X

Cass. pen., Sez. V, Sent. 1 febbraio 2022 (ud. 7 settembre 2021), n. 3555
Presidente Sabeone, Relatore Tudino

La pronuncia in commento offre alcuni spunti interessanti in materia di manipolazione del mercato ex art. 185 T.U.F. e di ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob ex art. 2638 c.c.

L’articolo, suddiviso in due parti, svolge anzitutto un’analisi del reato di manipolazione del mercato per la cui configurabilità, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente un’indagine «sulla idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante (indipendentemente da quella [effettivamente] riscontrata ex post)». Si tratta di una soluzione che pare presentare profili di incompatibilità con il principio di offensività.

L’attenzione viene poi focalizzata sulla estrema difficoltà di accertare il carattere price sensitive di una notizia, diffusa al mercato, che sia solo parzialmente falsa. In questo caso l’accertamento del reato sembra di fatto basarsi esclusivamente sulla valutazione soggettiva e del tutto astratta del giudice penale.

La seconda parte dell’articolo riguarda invece il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza. Secondo la Corte di Cassazione non è possibile estendere anche a tale reato la sentenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto il diritto al silenzio dell’imputato rispetto all’illecito amministrativo, di cui all’art. 187-quinquiedecies T.U.F. Ciò in ragione del «diverso ambito in cui muovono le disposizioni richiamate… con specifico riferimento alla fattispecie concreta ed in considerazione del contenuto decettivo delle false prospettazioni rivolte all’autorità di vigilanza».

Tale pronuncia della Cassazione dà adito ad alcune perplessità. Si pensi ad esempio al caso in cui un soggetto che nell’ambito dello svolgimento di operazioni societarie venga richiesto da Consob o Banca d’Italia di fornire informazioni, ma decida di restare in silenzio per evitare di auto incriminarsi. O ancora il caso in cui un soggetto decida di non dare alle autorità di vigilanza le comunicazioni “sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria”, sempre al fine di evitare di auto incriminarsi.

In tali casi si configura soltanto un illecito amministrativo (posto che nessuna comunicazione falsa è stata effettuata), con possibilità di invocare il diritto al silenzio riconosciuto dalla Corte costituzionale.

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Lugli, Il reato di manipolazione del mercato nel caso in cui l’informazione sia solo parzialmente falsa. L’ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob e il diritto al silenzio dell’imputato, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1