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Il Tribunale di Perugia in tema di utilizzabilità delle intercettazioni nel c.d. caso Palamara

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Perugia, sezione penale, ordinanza 17/12/2022
Pres. C. M. Giangamboni, Giudici E. Esposito e S. Ciliberto

Si segnala l’ordinanza pronunciata in data 17/12/2022 dal Tribunale di Perugia nel caso “Palamara”, sulla eccezione difensiva secondo cui le intercettazioni compiute nella fase investigativa sarebbero inutilizzabili in quanto i dati captati dal trojan horse installato sul telefono cellulare dell’imputato sarebbero transitati, prima di giungere presso gli impianti della Procura competente, per alcuni server esterni, così rischiando innanzitutto di essere eliminati o comunque manomessi, e in secondo luogo violando il precetto di cui all’art. 268 co. 3, c.p.p., secondo cui «le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».

Il collegio ha illustrato quanto si è verificato sotto il profilo tecnico a partire dal momento della captazione dei dati ad opera dello spyware installato sul telefono dell’indagato sino al momento della visualizzazione dei medesimi presso i locali della Procura di Roma.

In particolare, ha rilevato il Tribunale che i dati prelevati vengono inviati, in fase intermedia, a due server collocati, per ragioni tecniche, presso la Procura di Napoli “che serviva da transito per tutte le procure inquirenti del territorio nazionale per le evidenze intercettate”, e in particolare: 1) dapprima ad un server di transito CSS (Cyber Stealth Surveillance), utile alla decriptazione e alla anonimizzazione delle informazioni; 2) poi ad un secondo server di smistamento di tipo HDM, che ha la funzione di “raccogliere e riconoscere i vari files […] intercettati da uno stesso captatore  […] e successivamente trasmetterli presso il server IVS installato presso la Procura di destinazione finale”.

Il server IVS è quindi l’unico spazio di raccolta, conservazione stabile e visualizzazione dei dati intercettati.

Quanto alla prima questione, legata al rischio di eliminazione o alterazione dei dati nei passaggi intermedi, ritiene il Tribunale di Perugia che nessun pericolo appare configurarsi durante i trasferimenti e gli smistamenti, poiché il sistema poggia su adeguati protocolli di sicurezza e si fonda sulla progressiva cancellazione del dato da ciascun server pochi attimi dopo il suo invio al server immediatamente successivo, circostanze evidenziate anche dagli accertamenti tecnici irripetibili disposti dal giudice dell’udienza preliminare di Perugia sul server CSS, onde verificare la quantità e la qualità dei dati eventualmente rimasti su quel sistema (in particolare, v. pagine 4-5 dell’ordinanza in esame).

Quanto alla seconda questione, legata al transito delle informazioni su server terzi rispetto alla Procura competente, il Tribunale, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che la condizione essenziale per l’utilizzabilità dei dati in ossequio all’art. 268 co. 3 cit. è che la trasmissione finale degli stessi sia effettuata in favore degli impianti della procura competente. Sul punto, infatti, la Corte di cassazione ha sancito che la fase cui si riferisce la disposizione normativa è quella della immissione dei dati nel server dell’impianto; secondo l’insegnamento di legittimità, «condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione – che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata – avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati “a mano” nel server dell’ufficio requirente» (Cass. sez. I, 8/11/2017, n. 52464; cfr. anche Cass. sez. un., 26/06/2008, n. 36359).

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Il Tribunale di Perugia in tema di utilizzabilità delle intercettazioni nel c.d. caso Palamara, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 1