Impugnazioni: ammissibile l’atto di appello stampato, scannerizzato e poi firmato digitalmente
Cassazione Penale, Sez. III, 10 febbraio 2023 (ud. 19 gennaio 2023), n. 5744
Presidente Ramacci, Relatore Noviello
Segnaliamo ai lettori, in tema di impugnazioni, la pronuncia con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile un atto di impugnazione che, dopo essere stato stampato, era stato prima scannerizzato e poi firmato digitalmente dal difensore.
A ciò – si legge nella pronuncia – «non consegue alcuna sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore atteso che l’art. 24, comma 6-sexies dl. n. 137 del 2020, nel configurare alcune cause di inammissibilità specifiche per il caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis, ne prevede, con riguardo specifico alle circostanze in esame, solo quella della lett. a), dedicata alla firma dell’atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e)».
La predetta disposizione, tuttavia, «non risulta violata, perché l’atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia nativo digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine».
In senso difforme, la medesima sezione, con sentenza n. 32917/2022, aveva invece affermato che «nel caso della scansione di immagini il file che ne risulta non contiene il “testo” del documento, ma solo una sua “riproduzione” (o meglio “rappresentazione”) grafica» con la conseguenza che «l’originale dell’atto d’appello – ossia l’unico atto materialmente redatto e sottoscritto dal difensore dell’imputato – non era mai pervenuto in quanto tale (nonostante la sua natura di atto del procedimento) nella sfera del destinatario, atteso che la Cancelleria, che l’ha ricevuto viepiù senza attestazione di conformità, non l’avrebbe ricevuto come originale neppure qualora detta attestazione vi fosse stata: l’originale, infatti, è sempre rimasto a mani di chi l’ha trasmesso, senza dunque essere mai giuridicamente uscito dalla sua sfera di dominio».