CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

L’insufficienza e non idoneità della formula “atto destinato a provare la verità” ai fini della valida contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476, co. 2, c.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 2 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. V, 16 settembre 2022, n. 37480
Presidente Palla, Relatore De Marzo

Con la sentenza annotata, la Corte regolatrice affronta il rapporto tra la falsa attestazione in atto destinato a provare la verità di cui all’art. 479 c.p. e l’automatico riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 476, co. 2, c.p..

In particolare, il quesito sottoposto alla Corte imponeva di stabilire se, ai fini del riconoscimento dell’aggravante della natura fidefacente dell’atto falso, la formula “atto destinato a provare la verità” – contenuta nelle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 479 e 483 c.p. – debba ritenersi equivalente o meno all’affermazione della natura fidefacente dell’atto tacciato di falsità.

Nel risolvere la questione, riaffermando i principi di diritto espressi della sentenza Sorge delle Sezioni Unite, la sentenza in commento ha operato una condivisibile interpretazione sistematica della formula “atto destinato a provare la verità”, giungendo ad escluderne l’equivalenza con la natura fidefacente dall’atto oggetto della falsità e, dunque, l’inidoneità della stessa ai fini della contestazione della circostanza aggravante in commento.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Del Popolo, L’insufficienza e non idoneità della formula “atto destinato a provare la verità” ai fini della valida contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476, co. 2, c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 2