Estorsione di lieve entità e eccessiva severità del trattamento sanzionatorio: il Tribunale di Roma solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Roma, VIII sezione penale, Ordinanza, 18 luglio 2022
Presidente dott.ssa Paola Roja, Giudici dott.ssa Paola Della Vecchia e dott.ssa Maria Teresa Cialoni
Segnaliamo ai lettori, in tema di estorsione, l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha sollevato d’ufficio questione di legittimità costituzionale dell’art. 629, commi 1 e 2, c.p., nella parte in cui non prevedono una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il fatto di cui gli imputati sono chiamati a rispondere – si legge nell’ordinanza – «è riconducibile al concetto noto, nel gergo giuridico, come “cavallo di ritorno“: esso ricorre ogniqualvolta, sottratto un bene al legittimo titolare, quest’ultimo riceva una richiesta di denaro finalizzata alla restituzione del bene stesso» (nel caso di specie, si trattava di una richiesta di 50 € per riconsegnare le chiavi di un motorino al legittimo proprietario).
Sul punto, il Tribunale ha ricordato come «colui che sia stato privato illecitamente di un bene conserva li diritto alla restituzione, oltre che l’aspettativa morale di riacquistarlo, sicché la richiesta di denaro in cambio dell’adempimento dell’obbligo giuridico di restituire, che incombe sull’agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sé, minaccia rilevante ai sensi dell’art. 629 c.p.». Non vi sono dubbi, pertanto, sul fatto che la vicenda debba essere inquadrata all’interno della fattispecie di estorsione.
Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato come, «in caso di condanna, la pena detentiva minima applicabile ad entrambi gli imputati sarebbe pari nel minimo ad anni 8 e mesi 4 di reclusione» e che «quand’anche si volesse escludere la contestata aggravante della recidiva, la pena edittale minima sulla quale misurare il trattamento sanzionatorio sarebbe pari ad anni 7 di reclusione».
La misura della pena detentiva applicabile agli imputati nel caso di specie – si legge nel provvedimento – deve ritenersi «incompatibile con i parametri costituzionali che saranno di seguito evocati, anche alla luce della più recente giurisprudenza di codesta Corte in tema di sindacato giurisdizionale sulla manifesta sproporzione delle pene».
Né si potrebbe risolvere il problema ricorrendo alle circostanze attenuanti generiche: la loro funzione “naturale”, infatti, «è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi} di un minor disvalore del fatto concreto all’esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato e non già quella di correggere l’eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (così Corte cost., 10 marzo 2022, n. 63).
Tra l’altro – osserva il Tribunale – «il reato di estorsione è attualmente riconducibile ai contesti più eterogenei e non necessariamente legati alla criminalità mafiosa, come dimostra proprio li caso di specie, in cui si procede a carico di soggetti del tutto slegati dal mondo associativo od organizzato i quali, in maniera evidente, hanno agito in forma estemporanea ed istintiva (avendo notato le chiavi appese al blocchetto di accensione del motociclo parcheggiato lungo la pubblica via), con modi affatto violenti, sulla spinta di bisogni personali contingenti, dimostrati proprio dall’assoluta modestia del profitto perseguito (50,00 euro, atteso che al restante somma già era stata “donata” dalla vittima)».
In conclusione, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 629, commi 1 e 2, c.p., nella parte in cui non prevedono una diminuente quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
L’udienza davanti alla Corte Costituzionale è stata fissata per il 24 maggio 2023 e il giudice relatore sarà Stefano Petitti.