ARTICOLIDIRITTO PENALE

Una sentenza del Tribunale di Novara in tema di ne bis in idem e reati alimentari

Tribunale di Novara, 20 dicembre 2022, n. 1376
Giudice dott. Niccolò Bencini

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha riconosciuto la violazione del principio del ne bis in idem in materia di reati alimentari, accogliendo la tesi difensiva in ordine all’identità del fatto storico ascritto all’imputato – ricondotto dalla Pubblica Accusa nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 5 lett. b) della legge 283/62 – rispetto a quello già accertato e sanzionato amministrativamente con provvedimento irrevocabile.

Le motivazioni richiamano l’interpretazione conforme dell’art. 649 c.p.p. così come formulata dalla Corte Costituzionale della sentenza n. 149/2022 (in materia di diritto d’autore).

All’imputato era contestata la menzionata contravvenzione in quanto, in qualità di amministratore unico di un’impresa attiva nel settore della preparazione e del confezionamento di alimenti, aveva destinato al trasporto, con il fine di distribuire per il consumo, alimenti deperibili e surgelati in cattivo stato di conservazione, adoperando un furgone non dotato di apparecchiature idonee per il mantenimento della temperatura adeguata, fatto per il quale erano state elevate due diverse sanzioni amministrative, una per l’automezzo non idoneo al trasporto di derrate alimentari e una per la conservazione di prodotti surgelati.

Il Giudice, facendo applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza sovranazionale, ha ritenuto la sussistenza della violazione del divieto di bis in idem – e la prevalenza del medesimo sull’intervenuta prescrizione – osservando che i due procedimenti, amministrativo e penale, cui è stato sottoposto l’imputato non sono avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, non perseguono scopi complementari e non concernono diversi aspetti del comportamento illecito, rilevando conseguentemente che l’applicazione in concreto del sistema del c.d. “doppio binario sanzionatorio” risulterebbe incompatibile con l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU e con l’art. 117, co. 1 della Costituzione.