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Immigrazione: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20. Introdotto il reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 in tema di Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Tra le principali novità in ambito penalistico, segnaliamo l’introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 12- bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina“):

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena è aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 3, lettere a) , d) ed e) . La pena è aumentata da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonché nei casi previsti dall’articolo 12, comma 3 -ter .
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3 -quinquies , 4, 4 -bis e 4 -ter dell’articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall’articolo 6 del codice penale, se la condotta è diretta a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.


Pubblichiamo, di seguito, anche il video della conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 24, nel quale sia la Presidente del Consiglio sia il Ministro della Giustizia si soffermano sulle novità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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