ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Rito abbreviato, mancata impugnazione e riduzione di un sesto della pena (a seguito della riforma Cartabia): il Tribunale di Teramo rigetta la richiesta di rimessione in termini

Tribunale di Teramo, Ordinanza, 9 marzo 2023
Giudice dott. Emanuele Ursini

Segnaliamo ai lettori, in merito alla riduzione di un sesto della pena (ex art. 442 c. 2-bis c.p.p.) nel caso in cui non venga presentata impugnazione contro la sentenza di condanna in abbreviato, il provvedimento con cui il Tribunale di Teramo ha respinto una richiesta di restituzione nel termine per l’accesso al rito.

Il Tribunale prende le mosse evidenziando come, da un lato, “la nuova norma, seppur inserita in seno al codice di procedura penale, ha un indubbio effetto sostanziale, in quanto determina una riduzione della pena concretamente inflitta al condannato che non impugni una sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato“.

Chiarito, inoltre, che “la modifica ha un indiscutibile effetto sostanziale favorevole per l’imputato” – si legge nell’ordinanza – “occorre chiedersi se l’assenza di una disciplina transitoria e la correlativa applicazione del principio processuale del tempus regit actum rappresenti una deroga legittima sul piano costituzionale“.

Ritiene questo Giudice – prosegue il provvedimento – “che l’estensione indiscriminata dell’accesso al rito abbreviato sulla base della novità legislativa in commento non solo non persegua, ma addirittura sacrifichi in maniera evidente il principio della ragionevole durata del processo, finendo per determinare l’inutilità di tutti quei procedimenti nei quali l’imputato non ha chiesto l’ammissione al rito nei termini previsti dalla legge, financo di quei processi nei quali si è svolta attività istruttoria. Quindi, il limite temporale entro il quale l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale possa chiedere l’ammissione al rito abbreviato rappresenta uno sbarramento processuale che si pone quale obiettivo la razionalizzazione e la contrazione del processo, la cui ratio, quindi, resiste anche all’estensione della sottesa norma di diritto sostanziale correlata alla ulteriore diminuente di pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna“.

Diversamente opinando, “si finirebbe per aprire una nuova finestra temporale utile per chiedere l’ammissione del rito a tutti i processi in corso di svolgimento nel primo grado di giudizio, vanificando di fatto l’attività processuale svolta senza che per essa vi sia stata una richiesta dell’imputato che, prima dell’innovazione legislativa, manifestasse la volontà di decidere il processo allo stato degli atti rinunciando all’assunzione della prova nel contraddittorio tra le parti“. In altre parole, “l’inapplicabilità della nuova norma a quelle fattispecie nelle quali è già decorso il limite temporale per richiedere il rito abbreviato appare pienamente giustificato dalla circostanza di tutelare altri e rilevanti interessi costituzionali, quali quello alla ragionevole durata del processo, evitando che costose e defatiganti attività processuali già espletate sulla base della disciplina vigente vadano disperse in forza della nuova normativa“.

Da ultimo – prosegue il Giudice – “non appare neutro il fatto che il legislatore delegato, mosso in particolare dall’esigenza di rendere più celere la definizione del procedimento penale, non abbia dettato sul punto una disciplina transitoria ad hoc, a differenza di quanto accaduto rispetto ai nuovi istituti ivi introdotti, con ciò dichiarando implicitamente di voler fare applicazione del generale principio del tempus regit actum, in quanto, altrimenti, si sarebbe determinato l’effetto, tutt’altro che conveniente in termini di economia processuale, di ammettere al rito abbreviato un rilevante numero di procedimenti per i quali erano già decorsi i termini per l’ammissione, ciò quindi comportando un effetto irragionevole rispetto alla finalità di fondo che ha mosso il legislatore della riforma“.

Sul medesimo tema, segnaliamo che, mentre il Tribunale di Latina e il Tribunale di Perugia hanno accolto la richiesta di rimessione nel termine, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Vasto – al pari di quello di Teramo con l’ordinanza allegata – hanno invece escluso tale possibilità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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