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Pene naturali e derogabilità dei minimi edittali

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 3 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Firenze, prima sezione penale, ordinanza, 20.2.2023
Giudice dott. Franco Attinà

L’Autore commenta l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 c.p.p., nella parte in cui, per i procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità di emettere sentenza di non doversi procedere, allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso.

Siamo nell’ambito – si legge nell’ordinanza – di uno dei casi più importanti, forse il più rilevante, di poena naturalis, dovendosi intendere con tale espressione il male – di carattere fisico, morale o economico – che l’agente subisca per effetto della sua stessa condotta illecita (male che egli si autoinfligge o che gli viene inflitto da terzi, al di fuori della reazione sanzionatoria dell’ordinamento, in ragione della sua condotta).

Sono, cioè, ipotesi in cui l’autore del reato è anch’egli vittima – direttamente o indirettamente – del reato stesso, quali quelli della madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte per annegamento del figlio minore, si cui aveva omesso la vigilanza; quello del nipote condannato per omicidio colposo in relazione alla morte dello zio cagionata nel corso dei lavori di abbattimento di un albero; quello della madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte, nel corso di un incidente stradale, del figlio di pochi mesi non assicurato al seggiolino; quello della madre condannata per omicidio colposo in relazione alla morte del figlio di tre anni investito nel corso di un attraversamento stradale in relazione al quale la genitrice aveva omesso di tenerlo per mano.

Tutti casi che hanno in comune la tragicità della vicenda, nell’ambito della quale l’autore del reato ha già patito una sofferenza morale, in relazione alla morte del congiunto, tale da rendere sproporzionata e inutilmente afflittiva la risposta sanzionatoria penale in danno di persone già (ben più) gravemente segnate dall’evento letale.

Situazioni a fronte delle quali, tuttavia, l’ordinamento non contempla alcuna possibile rilevanza della “pena naturale”, se non nei limiti generali del possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o nell’ambito della commisurazione giudiziale della pena.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Zincani, Pene naturali e derogabilità dei minimi edittali, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 3