Alle Sezioni Unite due questioni in tema di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio (con rifiuto da parte di quest’ultimo) e successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio
Cassazione Penale, Sez. I, Ordinanza, 2 marzo 2023 (ud. 31 gennaio 2023), n. 9038
Presidente Boni, Relatore Aliffi
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:
– “se, nell’ipotesi in cui l’imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio, e quest’ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell’atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.“;
– “se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme perché avulso dal sistema processuale e comunque idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento processuale“.