La Bajrami rivive grazie ad una (irrazionale) norma transitoria
in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 3 – ISSN 2499-846X
La Riforma Cartabia mira a realizzare una vera e propria rivoluzione sul fronte della documentazione degli atti processuali, superando l’assetto codicistico imperniato sulla mera verbalizzazione cartacea.
A tal proposito, il passaggio da un modello di “lettura mediata” dell’atto (il verbale cartaceo) ad uno più aperto, penetrante e intellegibile (la sua registrazione), è stato ritenuto in grado non solo di soddisfare esigenze di speditezza (sostituendo alla macchinosa verbalizzazione riassuntiva la trascrizione di quanto registrato), ma anche di garantire il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell’atto e sulle modalità di assunzione della prova, da parte di chi non vi abbia assistito. In ossequio a quanto prescritto dall’art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega, l’art. 9, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha, dunque, interpolato gli artt. 134 e 141-bis c.p.p., dettando nuove regole generali in tema di documentazione degli atti attraverso la valorizzazione della fonoregistrazione e della videoregistrazione.
Avuto specifico riguardo per la istruzione dibattimentale, intervenendo sull’art. 510 c.p.p., si è stabilito che bisogna procedere a registrazione audiovisiva delle dichiarazioni rese da testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e persone indicate nell’art. 210 c.p.p., nonché degli atti di ricognizione e confronto.
Si tratta di una disposizione attraverso la quale il legislatore ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale, secondo le quali la videoregistrazione della prova dichiarativa può costituire un rimedio compensativo all’eventuale deroga al principio di immediatezza conseguente al mutamento della composizione del giudicante, mettendo a disposizione degli attori del processo una documentazione affidabile anche dei tratti prosodici del discorso, così da porre il giudice nelle condizioni di apprezzare e valutare la prova nel suo complesso.
Ad ogni modo, per concedere all’Amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici, con la norma transitoria di cui all’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 è stato previsto che «le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1, lett. i), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Viepiù, l’art. 5-undecies della legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, a modifica dell’art. 94 del d. lgs. n. 150, ha anticipato il termine ultimo per l’attivazione dell’obbligo dell’audio-video-registrazione del dibattimento al 30 giugno 2023, riducendo di sei mesi il periodo originariamente previsto per la c.d. transizione digitale, valutato necessario e sufficiente per consentire all’amministrazione di organizzare i servizi di registrazione e la conservazione dei supporti informatici.
Il differimento, all’evidenza, riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 510 c.p.p. – le uniche modificate dall’art. 30, comma 1, lett. i), d. lgs. n. 150 del 2022 – e dell’art. 441, comma 6, c.p.p., che contiene un espresso richiamo all’art. 501 c.p.p.
Tale rinvio, come si vedrà appresso, potrà spiegare importanti conseguenze in tema di rinnovazione degli atti dibattimentali, in ragione della modifica apportata all’art. 495, comma 4- ter, c.p.p., introdotto al fine di dirimere le questioni sorte all’indomani della sentenza Bajrami delle Sezioni unite.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Griffo, La Bajrami rivive grazie ad una (irrazionale) norma transitoria, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 3