Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e facoltà dell’indagato
Tribunale di Patti, sezione GUP, Ordinanza, 20 marzo 2023
Giudice dott. Ugo Domenico Molina
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale di Patti ha affrontato il tema relativo alle facoltà concesse all’indagato a fronte della presentazione, nei suoi confronti, di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (facoltà ricollegate ai potenziali effetti pregiudizievoli che una siffatta tipologia di archiviazione può produrre nella sfera giuridica e personale dell’indagato).
Nella allegata ordinanza, a seguito di un iter argomentativo articolato e complesso, che passa in rassegna, in modo sintetico, i principali argomenti in materia e richiama i più recenti arresti giurisprudenziali, si afferma che “le prerogative costituzionalmente garantite al pubblico ministero in punto di esercizio dell’azione penale, l’argomento sistematico, la natura giuridica (ibrida) della non punibilità per particolare tenuità del fatto e i più recenti arresti giurisprudenziali inducono ad escludere che l’indagato possa vantare un diritto di veto in ordine alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131bis c.p. In altri termini, l’indagato non può rinunciare all’archiviazione del procedimento a suo carico per particolare tenuità del fatto e non può imporre al pubblico ministero l’esercizio dell’azione penale per dimostrare la propria innocenza in sede dibattimentale“.
Avverso la richiesta di archiviazione formulata per particolare tenuità del fatto, l’indagato “può proporre opposizione ai sensi del comma 1bis dell’art. 411, c.p.p.; l’opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere informata ai requisiti di concretezza e pertinenza; l’indagato può argomentare e chiedere che il procedimento a suo carico sia archiviato per insussistenza del fatto, per assenza dell’elemento soggettivo, per estraneità alle condotte e in generale per infondatezza della notizia di reato e potrà indicare e chiedere, a tali fini, delle investigazioni suppletive ma non può pretendere, attraverso il proprio dissenso, che il GIP trasmetta gli atti al P.M. affinché eserciti l’azione penale“.