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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34: novità in tema di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario e non punibilità dei reati tributari

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, avente ad oggetto “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali“.

Il decreto-legge – che è entrato in vigore il 31 marzo 2023 – all’art. 16 (rubricato “disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario“) interviene sull’art. 583-quater c.p. apportandovi le le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.  In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo».

Nel medesimo decreto-legge, all’art. 23 (rubricato “causa speciale di non punibilità dei reati tributari“), si prevede quanto segue:

«1. I reati di cui agli articoli 10 -bis, 10 -ter e 10 -quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
2. Il contribuente dà immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.
3. Il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
4. Durante il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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