Spese di rappresentanza sostenute dai consiglieri regionali lombardi: la Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello, riaffermando alcuni principi generali in tema di prova e riqualificando il reato
in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 4 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 16 marzo 2023 (ud. 17 novembre 2022), n. 11341
Presidente Fidelbo, Relatori Tripiccione – Di Geronimo
Nel processo noto come “rimborsopoli” – che ha coinvolto numerosi consiglieri regionali della Lombardia, accusati di peculato per avere indebitamente richiesto il rimborso di alcune spese di rappresentanza tra il 2008 ed il 2012 – si è pronunciata la Corte di Cassazione, annullando una “doppia conforme” del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano e riqualificando il reato in indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.).
La maggior parte dei rimborsi contestati avevano ad oggetto spese di ristorazione, che il singolo consigliere sosteneva utilizzando il proprio denaro e che, successivamente, con la presentazione di uno scontrino fiscale e/o di una ricevuta, venivano rimborsate dal gruppo consiliare di appartenenza (la disponibilità materiale del denaro pubblico era in capo ai Presidenti dei gruppi consiliari).
Si tenga presente che, ai sensi della normativa regionale all’epoca vigente, le spese dei consiglieri regionali rimborsabili erano, in sintesi, quelle sostenute per l’“espletamento del mandato consiliare” (L.R. 34/1972) e che, con riferimento alla modalità di documentazione delle stesse, non era espressamente richiesta – diversamente dalle spese sostenute dai membri della Giunta regionale – né l’indicazione delle circostanze che avevano dato luogo alla spesa, né la qualifica delle persone per le quali essa era stata sostenuta.
La prassi degli ultimi quarant’anni era la seguente: ai fini del rimborso, il singolo consigliere si limitava a presentare, al proprio gruppo politico di appartenenza, uno scontrino fiscale, attestante, nell’ipotesi di spesa di ristorazione, unicamente il numero di coperti e la somma da rimborsare.
Prassi supportata dal fatto che la rendicontazione in forma generica, da un lato, era consentita dalla normativa regionale e, dall’altro, non era ostacolata dagli uffici amministrativi e contabili regionali, che mai posero obiezioni a tale modus operandi.
Procedura che rimase in essere fino al 2012, allorquando il Governo Monti, con D.L. 174/2012 (convertito dalla L. 213/2012), invitava le Regioni a prevedere modalità di rendicontazione più stringenti anche con riferimento ai rimborsi delle spese dei consiglieri regionali.
Nel contempo, sempre nel 2012, la Procura della Repubblica di Milano poneva sotto sequestro gli scontrini e le ricevute fiscali relative alle spese già rimborsate ai consiglieri regionali, con riferimento al periodo 2008-2012. Ha avuto così inizio il procedimento penale di cui al presente contributo.
Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Vivian, Spese di rappresentanza sostenute dai consiglieri regionali lombardi: la Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello, riaffermando alcuni principi generali in tema di prova e riqualificando il reato, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 4