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Caso Cospito: il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare un bilanciamento tra circostanze. Il comunicato stampa della Corte Costituzionale

Era prevista per oggi l’udienza, davanti alla Corte Costituzionale, sulla questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino – dell’art. 69 comma 4 c.p., nella formulazione vigente a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui, relativamente al delitto punito dall’art. 285 c.p., prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 311 c.p. sulla recidiva di cui all’art. 99 comma 4 c.p.

La Corte ha ritenuto la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.

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Questo il comunicato stampa pubblicato dalla Corte:

Nella camera di consiglio odierna la Corte ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, codice penale.
In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.
Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69.
Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.
È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della sentenza.

Redazione Giurisprudenza Penale

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