Prime applicazioni del nuovo rinvio pregiudiziale alla Cassazione sulla competenza per territorio. Sulla portata dell’obbligo di motivazione del giudice rimettente.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. I, Sent. 15 maggio 2023 (ud. 12 aprile 2023), n. 20612
Presidente Siani, Estensore Aprile
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione prima, si è pronunciata sull’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, introdotto dalla riforma Cartabia nel nuovo articolo 24 bis c.p.p., soffermandosi in particolare sulla portata dell’obbligo di motivazione in capo al giudice che dispone il rinvio.
Anzitutto, la Corte ha chiarito che «il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della questione sulla competenza territoriale».
Si tratta di un meccanismo che «valorizza (…) la discrezionalità del giudice nella delibazione della configurabilità dei presupposti della dichiarazione di incompetenza».
Infatti, ricostruisce il Collegio, «la relazione finale della Commissione Lattanzi ha suggerito, in ossequio ai principi costituzionali dell’efficienza e della ragionevole durata del processo, di “responsabilizzare il giudice di merito” nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della questione sulla competenza territoriale, orientando la scelta “solo al cospetto di questioni di una certa serietà“, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell’istituto derivanti da un automatismo defaticante connesso alla formulazione della eccezione»
Conseguentemente, è necessario che «la decisione del giudice sia affidata ad un canone di ragionevole presunzione di fondatezza della questione. Rientra, in tal modo, nei poteri del giudice investito della questione sulla competenza per territorio sollevata dalla parte con istanza di rimessione, il rigetto dell’eccezione, ove ne delibi l’infondatezza, senza essere tenuto al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione».
Tali considerazioni portano a ritenere che la decisione di rinvio alla Suprema Corte debba essere contenuta in «un provvedimento che (…) deve essere motivato a pena di nullità». Infatti «siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte».
Del resto, ha ulteriormente precisato la Corte, «la ratio della norma (evitare che l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un “vizio occulto” del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi, determini la caducazione dell’attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l‘iter processuale) rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: invero, se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza».
Infatti, «il giudice indicato come competente ha le seguenti opzioni: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, trasmette gli atti al giudice ritenuto competente, salvo che questi fosse il giudice che gli aveva trasmesso gli atti per competenza, nel qual caso deve sollevare il conflitto. Il giudice, che non si ritiene incompetente — perché altrimenti declinerebbe la competenza o solleverebbe il conflitto —, ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga manifestamente infondate le eccezioni difensive».
Conclusivamente, secondo il Collegio, «Diversamente opinando, si finirebbe per interpretare il rinvio pregiudiziale come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza».
La Corte ha ritenuto che nel caso di specie il rinvio fosse inammissibile, poiché «il giudice non ha compiuto alcuna delibazione della questione, rimettendo alla Corte di legittimità la questione della competenza senza neppure prospettare i termini della stessa, né prendendo posizione sulle argomentazioni delle parti con riguardo ai singoli reati addebitati a ciascuno degli imputati. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto esporre le questioni, analizzarle, compiere una preliminare delibazione di fondatezza e prospettare l’impossibilità di risolverla con gli ordinari strumenti: ordinanza motivata di rigetto dell’eccezione; proposizione del conflitto, qualora ravvisi la competenza del giudice che ha trasmesso il procedimento; declinatoria, anche parziale, della competenza in favore di un terzo giudice».