CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Nullità della notifica del decreto di differimento d’ufficio dell’udienza ex art. 171, c.1, lett. e), c.p.p.

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 6 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Milano, Sez. X, ordinanza 22 maggio 2023
Presidente dott.ssa Mascarino

Il Tribunale di Milano, Sez. X Pen., in composizione collegiale, ha emesso un’interessante ordinanza relativa alla disciplina delle notificazioni così come modificata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n.150/22). Nonostante l’assenza di precedenti sul punto, il collegio milanese ha accolto l’istanza della difesa e dichiarato la nullità delle notifiche del decreto di differimento d’ufficio dell’udienza ai sensi del novellato art. 171, c.1, lett. e) c.p.p..

Nel corso dell’udienza dibattimentale, successiva al decreto di differimento emesso, ex art. 465 c.p.p., in seguito all’entrata in vigore della riforma, la difesa ha eccepito la nullità delle notifiche del suddetto decreto agli imputati perché eseguite mediante consegna (per mezzo PEC) al difensore senza essere mai stato dato loro l’avvertimento ex artt.157, c.8 ter, o 161, c.01 c.p.p..

Il Tribunale ha accolto l’eccezione sollevata “in quanto il difensore sotto il vigore del precedente regime aveva rifiutato la notifica ex art. 157 c.8 bis c.p.p. e pertanto, in seguito all’entrata in vigore della riforma le notifiche al difensore dovevano esser precedute dagli avvisi agli imputati ex art. 157, c.8 ter c.p.p. o 161, c.01 c.p.p. nuova formulazione”, quanto a diversi imputati il collegio ha altresì ritenuto che “benché il difensore non avesse espresso il rifiuto di cui all’art. 157 c.8 bis c.p.p. previgente, le notifiche essendo intervenute comunque dopo l’entrata in vigore della riforma non sono rispettose degli avvisi introdotti dalla nuova normativa” ed ha dichiarato la nullità delle notifiche ai sensi dell’art. 171, c.1, lett. e) c.p.p..

ll nuovo art.157 bis c.p.p.,Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima”, introdotto con il D.Lgs. n.150/22 ed in vigore dal 30.12.22, si sostituisce al previgente art. 157, c.8 bis, c.p.p., abrogato dalla medesima legge, semplificando in parte la disciplina.

La nuova disposizione consente di effettuare – ad eccezione degli atti introduttivi – le ulteriori notifiche successive alla prima al difensore di fiducia o d’ufficio, mentre il previgente art. 157, c.8 bis, c.p.p. operava solo nel caso di nomina di difensore di fiducia (che non avesse espressamente rifiutato di accettare tali notifiche). Ciò, però, implica che l’imputato abbia ottenuto gli avvertimenti di cui agli artt. 157, c.8 ter, o 161, c.01, c.p.p.: in mancanza la notificazione è nulla in base a quanto previsto dall’art. 171, c.1, lett. e), c.p.p..

Nel caso di specie, la notifica del decreto di differimento d’ufficio dell’udienza era stata eseguita per ciascun imputato presso il domicilio del difensore di fiducia “come elettivamente domiciliato”, ai sensi del nuovo art. 157 bis c.p.p., senza che gli imputati avessero mai ricevuto gli avvisi di cui agli artt. 157, c.8 ter, o 161, c.01, c.p.p. con i quali avrebbero dovuto essere avvertiti “che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli art. 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o quello nominato d’ufficio”.

La redazione del verbale di identificazione degli imputati con i dovuti avvertimenti mancava (essendo intervenuta prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia), pertanto, la prima notificazione agli imputati non in vinculis effettuata in data successiva al 30.12.22 (data di entrata in vigore della Riforma) avrebbe dovuto essere accompagnata dall’avviso di cui all’art.157, c.8 ter, c.p.p..

È infatti richiesta, in alternativa all’avvertimento, la prima notifica ad opera dell’Autorità Giudiziaria affinché si attivi la regola della domiciliazione legale.

L’art. 157 bis c.p.p. si pone in continuità logica rispetto alla disposizione che lo precede. Invero l’art 157 c.p.p. disciplina la prima notifica di un atto diverso da quello introduttivo del giudizio all’imputato non detenuto non raggiunto dagli avvertimenti di cui al nuovo comma 01 dell’art. 161 c.p.p., attraverso modalità diverse da quelle telematiche. Il nuovo comma 8 ter dell’art. 157 c.p.p. si salda con l’art. 157 bis c.p.p. prevedendo che con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’art. 148, c.1, c.p.p., l’Autorità Giudiziaria avverte l’imputato che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, c.01, c.p.p., che le successive notificazioni diverse dalla notificazione degli atti introduttivi nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o quello nominato d’ufficio.

È agevole comprenderne la ratio: il legislatore è intervenuto in materia di notificazioni al fine di garantire il più possibile l’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’indagato/imputato e, pertanto, solo laddove si verifichino le condizioni richieste, le successive notifiche possono essere effettuate presso il difensore domiciliatario ex lege.

La notificazione al difensore trova applicazione solo laddove all’imputato siano stati forniti gli avvertimenti di cui sopra. Nel caso di inoperatività di tale sistema, la notifica deve necessariamente essere effettuata all’imputato personalmente o nelle altre forme previste dall’art.157 c.p.p..

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale “visto l’art. 171, c.1, lett. e) c.p.p.” ha disposto “la notifica del provvedimento di differimento udienza” e del verbale di udienza “agli imputati presso i domicili dichiarati” e che “tutte le notifiche agli imputati siano effettuate a cura della Polizia Locale previo l’avviso che le comunicazioni/notificazioni successive avverranno presso i rispettivi difensori di fiducia”.

L’ordinanza ha così riconosciuto che per attivare la nuova regola della domiciliazione legale dell’imputato è necessario che lo stesso riceva gli avvertimenti di cui all’art. art.161, c.01 c.p.p..

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Gatti, Nullità della notifica del decreto di differimento d’ufficio dell’udienza ex art. 171, c.1, lett. e), c.p.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 6