La Cassazione si pronuncia su reati tributari, confisca e patteggiamento (dopo la riforma Cartabia)
Cassazione Penale, Sez. III, 13 giugno 2023 (ud. 31 maggio 2023), n. 25317
Presidente Di Nicola, Relatore Corbetta
In tema di confisca e reati tributari, segnaliamo la pronuncia con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato come l’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 – limiti alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.
Ne deriva che “l’accordo tra le parti non può avere ad oggetto l’esclusione della confisca obbligatoria, potendo, in tal caso, l’accordo eventualmente vertere solo sull’individuazione dell’oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull’ammontare della stessa“.
Nella specie, “posto che il ricorrente era imputato anche dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, si è proprio in presenza di una confisca obbligatoria, come emerge dal chiaro dato testuale dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a tenore del quale nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo“.
Inoltre – conclude la Corte – “la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Tale interpretazione appare coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio“.