ARTICOLIDIRITTO PENALE

Illeciti alimentari (Legge 283/1962): sulla responsabilità del commerciante per la vendita di prodotti distribuiti in confezioni originali affetti da vizi

Cassazione Penale, Sez. III, 19 giugno 2023 (ud. 26 aprile 2023), n. 26278
Presidente Marini, Relatore Corbo

In tema di illeciti agroalimentari, segnaliamo la pronuncia con cui la terza sezione penale si è pronunciata sulla condizione di cui all’art. 19 Legge 283/62, secondo cui “le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione“.

Secondo l’indirizzo consolidato in tema di disciplina degli alimenti – si legge nella pronuncia – «per “confezione originale” deve intendersi ogni recipiente o contenitore chiuso, destinato a garantire l’integrità originaria della sostanza alimentare da qualsiasi manomissione e ad essere aperto esclusivamente dal consumatore di essa». Al tempo stesso, «ferma restando la responsabilità del produttore, il rivenditore o utilizzatore non risponde della detenzione per la vendita o della somministrazione di sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o, comunque, nocive, se queste gli siano state consegnate in confezioni originali sigillate, destinate ad essere aperte solo dal consumatore, le quali non rivelino esteriormente alcun vizio e per le quali l’analisi o qualsiasi altro appropriato controllo si risolverebbe, per la facile deperibilità del prodotto, nella non commestibilità di esso e, in pratica, nell’impossibilità di immetterlo al consumo».

Tali principi poggiano sulla considerazione tale per cui «il fondamento dell’art. 19 legge 30 aprile 1962, n. 283 va ricercato nell’inevitabilità del fatto addebitato, cioè nell’impossibilità materiale del commerciante rivenditore di accertare, mediante l’adozione della normale diligenza e prudenza, la rispondenza alle prescrizioni legali del prodotto posto in vendita».

L’unico limite all’applicazione dell’art. 19 legge n. 283 del 1962 è individuato dalla giurisprudenza nel caso di «prodotti alimentari provenienti da produttore straniero, non essendovi in tal caso la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore».

Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno ricordato come «le fattispecie previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 legge 283 del 1962 costituiscono reati contravvenzionali, come tali punti anche a titolo di colpa»; di conseguenza, «deve ritenersi che la disposizione di cui all’art. 19 legge cit., pena una sua interpretatio abrogans, ha la funzione di delimitare ulteriormente l’area della responsabilità penale, e di richiedere, per le ipotesi da essa previste, una colpevolezza qualificata».

Ne deriva che «la previsione in esame, ai fini dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 5 e 6 legge n. 283 del 1962, esige, in caso di prodotti distribuiti in confezioni originali affetti da vizi attinenti ai loro requisiti intrinseci o alla loro composizione o alle condizioni interne dei recipienti una colpevolezza “qualificata”, costituita dalla conoscenza della violazione delle prescrizioni in materia di igiene degli alimenti o dalla omessa considerazione di segni di alterazione presenti sulla confezione originale».

Redazione Giurisprudenza Penale

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