ARTICOLIDIRITTO PENALEDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Prescrizione già maturata e nuova contestazione della recidiva: rimessa una questione alle Sezioni unite

[a cura di Filippo Lombardi]

Cassazione penale, sez. V, ord. 20 giugno 2023 (ud. 11 aprile 2023), n. 26756
Presidente De Gregorio, Relatore Cuoco, imp. Domingo, P.M. Mastroberardino

Si segnala l’ordinanza n. 26756/2023 con cui la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite una questione sui rapporti tra la nuova contestazione della recidiva formulata nel corso del processo e la prescrizione già maturata prima della contestazione.

Il quesito poggia infatti sulle attività processuali praticabili nel momento in cui, in base alla contestazione originaria formulata dalla pubblica accusa, sia già spirato il termine di prescrizione ma il pubblico ministero intenda contestare la recidiva nelle forme che consentono il prolungamento del tempo necessario ad estinguere il reato.

Il primo orientamento formatosi sul punto è nel senso che, una volta spirato il termine di prescrizione, si instaura l’obbligo di immediata declaratoria della prescrizione, non potendo darsi luogo alla nuova contestazione, inidonea a consentire la reviviscenza del reato estinto; né sarebbe applicabile in via generale il principio attinente allo svolgimento dell’udienza preliminare che consente la contestazione sino alla formulazione delle conclusioni, che costituisce criterio speciale legato alla fluidità della contestazione in quella fase (Cass. sez. V, 10 settembre 2019, n. 48205, CED 278039; Cass. sez. VI, 22 settembre 2015, n. 47499, CED 265560; in passato, Cass. sez. II, 3 novembre 1987, dep. 1988, n. 5610, CED 178347).

Il secondo orientamento è invece possibilista, siccome consente la nuova contestazione anche a reato apparentemente estinto secondo il tenore originario dell’editto accusatorio, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza. Si sostiene infatti che la contestazione avanzata dalla pubblica accusa ha un valore ricognitivo del fenomeno criminale, di per sé preesistente allo spirare di qualunque termine prescrizionale, e si riassume nella mera «rilevazione di una circostanza da parte del sistema penal-processuale».

Pertanto, essendo la prescrizione agganciata alla dimensione naturalistica e fenomenica del fatto-reato e non alla contestazione individuata in prima battuta dall’organo di accusa, essa può assumere connotati quantitativi diversi adeguandosi ai mutamenti che l’imputazione subisce nel corso della vicenda processuale (in tal senso Cass. sez. V, 2 luglio 2019, n. 47241, CED 277648; Cass. sez. II, 2 luglio 2010, n. 33871, CED 248131; v. anche la più risalente Cass. sez. II, 26 gennaio 1978, n. 373, CED 138645).

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com