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Processo “Ruby-ter”: il ricorso diretto per cassazione della Procura di Milano

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ricorso diretto per cassazione del Pubblico Ministero, 29 giugno 2023
Dott.ssa Tiziana Siciliano (Agg.), Dott. Luca Gaglio (Sost.)

Segnaliamo, con riferimento alla vicenda cd. “Ruby-ter“, il ricorso per cassazione presentato dalla Procura di Milano – che ringraziamo per aver messo a disposizione il documento – avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, in data 15 maggio 2023, ha  assolto gli imputati per i delitti di corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Quattro i motivi di ricorso sviluppati dalla Procura, su cui si rinvia al documento qui allegato:

i) erronea applicazione di norme penali (art. 319 ter, art. 372 c.p.), nel quale si sviluppa il tema relativo al momento di assunzione della qualità di testimone e, dunque, di pubblico ufficiale (qualità che, ad avviso della Procura, si assume in fase predibattimentale, qualora il giudice autorizzi la citazione dei testi prima dell’apertura del dibattimento, ovvero, quando tale autorizzazione difetti, all’esito dell’eventuale ammissione delle prove);

ii) inosservanza o erronea applicazione di norme penali (artt. 384 c. 2, 319 ter, 372, 648 bis ult. c., 111 c.p.), nel quale si contesta il passaggio della sentenza nel quale si afferma che, venendo a mancare un elemento tipico delle due fattispecie (per l’appunto la qualità di p.u.) non sussisterebbero né i delitti ex art. 319 ter c.p., né quelli ex art. 372 c.p., né il riciclaggio; in particolare, si ritiene che il Tribunale abbia violato le norme di cui agli artt. 384 c. 2, 319 ter, 372 e 648 bis c.p., in quanto avrebbe ricondotto erroneamente la disposizione di cui all’art. 384 c. 2 c.p. nell’alveo della tipicità, facendone conseguire l’insussistenza dei reati ascritti agli imputati, quando detta norma, notoriamente, prevede una causa di non colpevolezza soggettiva.

iii) inosservanza della legge penale (art. 360 c.p.), nel quale si contesta la decisione del Tribunale di aver escluso l’operatività di tale norma, comportante l’ultrattività dell’applicazione delle fattispecie incriminatrici in materia di pubblica amministrazione, di cui in requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto l’applicazione.

iv) inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di inutilizzabilità (artt. 63, 197, 197 bis c. 5, 210 c.p.p.), nel quale si censura la motivazione assolutoria relativa a due imputate con riferimento alle quali, pur avendone il GIP archiviato le posizioni prima della deposizione, il Tribunale avrebbe ritenuto che, essendo emersi a loro carico ulteriori indizi nel corso dei pubblici dibattimenti cc.dd. Ruby 1 e Ruby 2, le stesse dovessero considerarsi nuovamente sostanzialmente indagate.

Redazione Giurisprudenza Penale

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