CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge per la prevenzione e repressione delle violazioni del diritto d’autore online. Le nuove prospettive nella lotta alla pirateria.

in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 7-8 – ISSN 2499-846X

1. Premessa

Lo scorso 14 luglio il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge S.621 [1] per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettroniche. Si rimane in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore del provvedimento.

Si tratta di un insieme di disposizioni volte, quantomeno negli intenti, ad introdurre nuove misure di contrasto alla diffusione abusiva on-line di opere protette e ad irrigidire le relative sanzioni.

Il Disegno di Legge, d’altronde, si inserisce in un più ampio progetto legislativo di lotta alle violazioni del diritto d’autore sulla rete e di responsabilizzazione dei gestori dei servizi di rete e delle piattaforme on-line, che aveva già preso le mosse con il D.Lgs. 177/2021, attuativo della Direttiva “Copyright” 2019/790 [2].

2. I nuovi poteri attribuiti all’Autorità Garante delle Comunicazioni nei confronti degli internet providers

Nei contenuti, il Disegno di Legge attribuisce ampi poteri cautelari e interdittivi all’Autorità Garante delle Comunicazioni.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DDL, l’AGCOM, in presenza di violazioni, può ordinare ai prestatori di servizi online (c.d. “internet providers”), quali i motori di ricerca e gli altri , di disabilitare l’accesso ai contenti abusivi presenti sulla rete attraverso l’adozione di misure tecniche quali l’oscuramento del Domain Name System (DNS) del sito “responsabile” della diffusione illecita e il blocco del traffico di rete verso gli indirizzi IP ritenuti “univocamente destinati ad attività illecite”. Con lo stesso provvedimento inibitorio, l’AGCOM può altresì ordina il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, che consenta l’accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.

Il provvedimento dell’AGCOM che ordina il blocco all’accesso e la rimozione dei contenuti viene disposto su richiesta dello stesso titolare o licenziatario del diritto d’autore sull’opera illecitamente diffusa ovvero delle associazioni rappresentative degli autori, corredata della necessaria documentazione, ricomprendente altresì l’elenco dei DNS e degli indirizzi IP su cui sono resi disponibili i contenuti illeciti, e va eseguito dal provider entro 30 minuti dalla comunicazione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 terzo comma del Disegno di Legge, in presenza di situazioni di “gravità e urgenza” che riguardino la diffusione illecita di contenuti di particolare interesse mediatico e pubblico, quali programmazioni in diretta, prime visioni di opere cinematografiche o eventi sportivi, l’AGCOM, su richiesta del singolo titolare dei diritti o delle associazioni rappresentative degli autori e senza contraddittorio con il fornitore dei servizi, emette nei confronti di quest’ultimo l’ordine di disabilitare immediatamente l’accesso a tali contenuti.

I soggetti responsabili della violazione, secondo quanto previsto dallo stesso terzo comma, dopo la disabilitazione della diffusione delle opere potranno comunque esperire strumenti di reclamo nei confronti dell’AGCOM, che dovranno essere definiti dalla stessa Autorità con proprio regolamento.

Tutti i provvedimenti inibitori adottati dall’AGCOM dovranno, inoltre, essere trasmessi dalla stessa Autorità alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con l’indicazione dei prestatori

di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta dell’AGCOM, i destinatari dei provvedimenti sono tenuti ad informare la medesima Procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.

Appare evidente la portata e l’incisività dei poteri riconosciuti dal DDL all’AGCOM. L’autorità, infatti, dal momento dell’entrata in vigore del testo di legge, potrà, su semplice richiesta degli interessati e sulla base di valutazioni autonome in merito all’effettiva illiceità dei contenuti diffusi, precludere l’accesso del pubblico a server di rete e a pagine web, prima e anche a prescindere dall’eventuale adozione di provvedimenti cautelari di competenza della Procura della Repubblica e del Giudice penale, quali il sequestro del sito sul quale sono messi a disposizione le opere protette dal diritto d’autore.

3. Le sanzioni nei confronti dei fornitori di servizi di rete

In caso di inottemperanza del provider al provvedimento dell’AGCOM, di cui all’art. 2 del Disegno di Legge, l’art. 5 dello stesso DDL D prevede la sanzione amministrativa pecuniaria, fino ad un massimo di euro 258.228, di cui all’art. 1 comma 31 della L. 249/1997, applicata al fornitore di servizi dalla stessa Autorità.

Va precisato, peraltro, che tale sanzione amministrativa non è l’unica conseguenza dell’inadempimento del provider all’ordine dell’AGCOM.

Le novità legislative introdotte dal Disegno di Legge, infatti, si riflettono direttamente sulla disciplina generale sulla responsabilità degli internet providers, con la quale devono essere pertanto raccordate.

Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del D.Lgs. 70/2003, e replicati nel contenuto degli artt. 4 e seguenti del recente Regolamento Europeo sui Servizi Digitali (meglio noto come Digital Service Act), entrato in vigore il 16 novembre 2022 e direttamente applicabile sul territorio comunitario dal 17 febbraio 2024 [3].

Tali norme, come noto, escludono un dovere generalizzato di controllo e accertamento di attività illecite da parte dei diversi fornitori dei servizi su cui si fonda il funzionamento e la fruizione della rete (c.d. mere conduit providers, cache providers e hosting provider). Tuttavia, viene fatto salvo il diritto dell’Autorità amministrativa competente di esigere, anche in via d’urgenza, che il provider impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, anche rimuovendo o disabilitando l’accesso ai contenuti illeciti.

Qualora tale ordine dell’Autorità non venga adempiuto dal provider, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 70/2003, sarà ritenuto civilmente responsabile per i contenuti caricati on-line [4].

Pare evidente che i provvedimenti inibitori dell’AGCOM previsti dal Disegno di Legge in commento rientrino a pieno titolo in quelli la cui inottemperanza da parte del provider potrà dar luogo alla responsabilità civile di quest’ultimo.

Non va inoltre dimenticato che, a seguito del recepimento della Direttiva 2019/790 con il già citato D.lgs. 177/2021, che ha portato all’introduzione del nuovo Titolo II della L. 633/1941 (art. 102 sexies e seguenti), i prestatori di servizi di condivisione on-line sono considerati responsabili per la diffusione e messa a disposizione del pubblico, non autorizzata, di materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che dimostrino di aver adottato i “massimi sforzi” per ottenere l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti o di aver disabilitato l’accesso dai propri siti web, a seguito di apposita segnalazione del titolare dei diritti, delle opere abusive .

Sarà dunque necessario un coordinamento tra la disciplina introdotta dal Disegno di Legge e quella prevista dalla Legge sul Diritto d’Autore in esame, attesa la previsione da parte di quest’ultima di specifici adempimenti e obblighi proattivi in capo al provider ancor prima dell’eventuale ricezione dell’ordine inibitorio dell’AGCOM.

4. Le novità sotto il profilo penale

Il Disegno di Legge prevede, inoltre, una nuova fattispecie di reato, che si va ad aggiungere alle tante, forse eccessive, ipotesi delittuose previste dall’art. 171 ter della L. 633/1941. In particolare, viene aggiunta la lettera h-bis), che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di chi “abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica,

audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”. Tale nuovo reato, diretto a sanzionare l’upload online di opere protette, pare costituire lex specialis rispetto alla più generale fattispecie di duplicazione, trasmissione e diffusione in pubblico di opere protette prevista dalla lettera a) dello stesso art. 171 ter.

Infine, tra le ulteriori integrazioni normative degne di nota, si evidenzia che il comma secondo dell’art. 3 del Disegno di Legge va a ricomprendere i reati contro la proprietà intellettuale previsti dalla L. 633/1941, con la sola esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 171, tra le fattispecie per le quali è esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.

Tale preclusione suscita interesse, attesa l’apparente incompatibilità con la più recente politica legislativa in materia di giustizia penale, che è andata invece ad allargare sempre di più le maglie della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. Pare ipotizzabile che la decisione del legislatore, in questo caso, sia stata dettata da una valutazione di particolare allarme sociale dei reati contro la proprietà intellettuale, oltre che dall’entità dei danni patrimoniali che le condotte di pirateria determinano per i grandi player del mercato dell’intrattenimento televisivo, cinematografico e sportivo.

5. Conclusioni

I contenuti del DDL, almeno sulla carta, dovrebbero assicurare una maggiore efficacia delle misure a contrasto della diffusione abusiva, sulla rete, di opere protette.

In particolare, l’ampio spettro di poteri cautelari e interdittivi riconosciuti all’AGCOM nei confronti dei fornitori di servizi di rete e la sinergia tra l’Autorità amministrativa e quella penale potranno certamente agevolare una più rapida individuazione e rimozione dei contenuti illeciti dal web.

Va accolta con favore, inoltre, l’incisiva responsabilizzazione dei fornitori di servizi internet su cui si orienta il DDL. Solo con la cooperazione attiva degli internet providers, infatti, la lotta alla pirateria appare suscettibile di portare ad effettivi risultati e non a rimanere invece un’ottimistica intenzione.

Rimane da capire, invece, quanto le novità apportare dal DDL faciliteranno altresì l’accertamento dei soggetti responsabili delle violazioni, i quali, come spesso accade, si celano dietro una rete di server, di frequente situati all’estero, che rende pressoché impossibile risalire alla persona fisica dietro l’upload online non autorizzato del materiale protetto.

In ogni caso, per quanto improntato in una severa ottica repressiva delle violazioni del diritto d’autore commesse online, il progetto del Disegno di Legge dovrà necessariamente confrontarsi con le oggettive difficoltà, tecniche ancor prima che giuridiche, che presenta un mondo quale quello della rete internet, e in particolare dello streaming online, nel quale i soggetti responsabili della diffusione illecita di materiale protetto sono spesso in grado di adottare le misure volte ad eludere ogni proposito legislativo di contrasto prima ancora che quest’ultimo si traduca in una norma applicabile.


[1] Il testo del Disegno di Legge in commento è reperibile al link https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/56857.pdf
[2] Si tratta del Decreto di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, reperibile al link https://www.cyberlaws.it/2021/dlgs-177-2021/
[3] Il Decreto Legislativo 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) è reperibile al link https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70.
[4] Si riporta il testo integrale dell’art. 17 D.Lgs. 70/2003: “1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita’ o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente.”

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Costa, Il Senato ha approvato il Disegno di Legge per la prevenzione e repressione delle violazioni del diritto d’autore online. Le nuove prospettive nella lotta alla pirateria, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 7-8