Sulla detenzione di materiale pedopornografico archiviato sul cloud di una chat di gruppo Telegram
Cassazione Penale, Sez. III, 4 settembre 2023 (ud. 4 aprile 2023), n. 36572
Presidente Ramacci, Relatore Galterio
Segnaliamo, in tema di delitti contro la persona, la pronuncia con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi dell’art. 600-quater, comma primo, cod. pen. la disponibilità di “file” di contenuto pedopornografico archiviati sul “cloud storage” di una “chat” di gruppo nello spazio Telegram e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.
Una volta ricondotta la detenzione penalmente rilevante nell’alveo della libera fruibilità della res (e, dunque, al di là della relazione materialmente tangibile tra la persona fisica e il bene) – si legge nella pronuncia – «non vi è alcuna differenza tra un’operazione di download dei file fatta sul proprio cellulare o su altro dispositivo e l’accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat: in entrambi i casi l’agente ha piena ed incondizionata possibilità di fruire del materiale archiviato, indipendentemente dal fatto che sia stato lui stesso o altri ad aver effettuato l’operazione di salvataggio».