ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Corte di cassazione sulla falsità nelle autocertificazioni del periodo “Covid” e sulla (in)applicabilità del “nemo tenetur se detegere”

[a cura di Filippo Lombardi]

Cassazione Penale, Sez. V, 21 agosto 2023 (ud. 31 maggio 2023), n. 35276
Presidente Pistorelli, Estensore Carusillo

Si segnala la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di legittimità ha affermato, con ampia motivazione, che configura il delitto ex art. 483 c.p., in combinato con gli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, la falsa autodichiarazione in ordine al motivo dello spostamento dalla propria abitazione nel periodo segnato dall’epidemia da Covid-19, trasfusa nei moduli di autocertificazione.

La Corte di cassazione ha affrontato anche il tema dell’applicabilità, nel caso di specie, della esimente ispirata al noto principio “nemo tenetur se detegere”, concludendo in senso negativo: il principio, riconducibile dogmaticamente all’esercizio di un diritto ex art. 51 c.p., si qualifica – secondo il supremo consesso – «come diritto di ordine processuale che non dispiega i suoi effetti al di fuori del processo penale, ma opera esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale già attivato»; tuttavia, chiosa la sentenza qui pubblicata, «il principio processuale del nemo tenetur se detegere […] non dispiega efficacia nel caso di compilazione mendace dell’autocertificazione, trattandosi di una dichiarazione di rilievo meramente amministrativo — che non costituisce ex se una denuncia a proprio carico – alla quale, solo in via eventuale, potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità o meno dei fatti ivi attestati e alla loro possibile rilevanza penale».

Per conclusioni conformi, ci si permette di rinviare a F. Lombardi, Covid-19, misure di contenimento e reati di falso: aspetti problematici dell’autodichiarazione, in questa rivista, 2020, 3.

Redazione Giurisprudenza Penale

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