Caso Carol Maltesi: l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Busto Arsizio si è pronunciata sulla richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa
Corte di Assise di Busto Arsizio, Ordinanza, 19 settembre 2023
Presidente dott. Fazio, Estensore dott.ssa Ferrazzi
Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Busto Arsizio si è pronunciata sulla richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa da parte dell’imputato (condannato con la sentenza qui pubblicata).
In udienza – si legge nell’ordinanza – «l’imputato ha ribadito la propria volontà di riparare in concreto alla gravissima condotta posta in essere, sostenendo di avere “un grande bisogno di farlo” e chiedendo alla Corte di permettergli di fare qualsiasi cosa, percorsi, di seguire programmi, qualsiasi cosa sia possibile fare verso i parenti di Carol e anche verso altre associazioni”».
L’avvio di un percorso di giustizia riparativa «prescinde dal consenso di tutte le parti interessate e, nel caso concreto, lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa – laddove ritenuto esperibile dai mediatori anche con “vittima cd. aspecifica” – può comunque essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, giacché la ratio dell’istituto è quella di ricomporre la frattura che il fatto illecito crea non solo tra autore e vittima del reato, ma anche all’interno del contesto sociale di riferimento».
L’istituto di cui è stata chiesta l’applicazione, infatti, «ha anche, se non soprattutto, natura pubblicistica ed ha lo scopo ulteriore di far maturare un clima di sicurezza sociale, sicché la volontà del legislatore è indubbiamente di incentivare il ricorso a detto strumento, come chiaramente emerge dall’art. 43, comma 4, d.lgs. 150/2022, secondo cui l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito».
Inoltre, ad avviso della Corte, «la fase processuale in cui l’istanza viene proposta non ha rilievo ai fini della valutazione dell’utilità dell’accesso ad un programma di giustizia riparativa, richiesta dal terzo comma dell’art. 129 bis c.p.p., poiché la norma prevede che l’invio al Centro per la giustizia riparativa possa essere disposto anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (ed addirittura anche nella fase delle indagini preliminari)».
In conclusione, «lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa da parte del Fontana non comporta alcun pericolo concreto per l’accertamento dei fatti – già giudicati in primo grado – e non sussiste neppure un pericolo concreto per gli interessati, pur tenuto conto della presenza di un minore di circa sette anni».