La Corte di cassazione ribadisce il significato della locuzione “mediante più condotte” nell’ambito del delitto di tortura ex art. 613-bis c.p.
[a cura di Filippo Lombardi]
Cassazione penale, Sez. V, 7 settembre 2023 (ud. 7 luglio 2023), n. 36970
Presidente Pezzullo, Relatore Borrelli
Si segnala la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte, allineandosi ad un filone giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che, ai fini dell’integrazione del delitto di tortura, la locuzione “mediante più condotte” va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.
Il principio è stato già espresso da Cass. pen., sez. V, 11 ottobre 2019 n. 50208, CED 277841: in quella sede, si era osservato che l’efficacia repressiva della previsione normativa di nuova introduzione sarebbe irragionevolmente depotenziata laddove si accedesse ad un’interpretazione della disposizione che ne circoscriva l’applicazione ai casi di reiterazione differita nel tempo delle condotte, perché tanto lascerebbe prive di tutela delle situazioni — ben possibili nella pratica — in cui la tortura venga posta in essere, con le conseguenze sulla persona offesa che pure il legislatore ha previsto, in un unico contesto temporale.
La sentenza evocata aveva anche ricordato lo stimolo che aveva condotto alla emanazione della Legge n. 110 del 14 luglio 2017, che aveva introdotto nel nostro ordinamento l’art. 613-bis c.p., stimolo proveniente dalle condanne della Corte EDU in ordine ai noti fatti di Genova (sentenza Cestaro c. Italia del 7 luglio 2015; Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, del 22 giugno 2017); ed aveva osservato che esigere che le condotte rilevanti ex art. 613 bis c.p. siano portate ai danni della vittima in più occasioni distanziate cronologicamente determinerebbe l’effetto paradossale di impedire la riferibilità della norma a quanto verificatosi nella scuola “Diaz”, laddove non vi era stata la reiterazione, diluita nel tempo, delle condotte; e implicherebbe l’adozione di una prospettiva indubbiamente distonica rispetto a quella seguita dalla Corte EDU laddove aveva ricondotto quei fatti alla nozione di tortura di cui all’art. 3 della CEDU, con il rischio concreto di dare così luogo ad una lettura non convenzionalmente orientata della disposizione di nuovo conio.