ARTICOLIDiritto PenitenziarioDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Viola c. Italia: la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU (art. 628-bis c.p.p.) non si applica ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza

Cassazione Penale, Sez. V, ud. 13 luglio 2023, n. 39801
Presidente Vessicchelli, Relatore Sgubbi

Segnaliamo, con riferimento alla vicenda Viola c. Italia, la sentenza con cui la Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui “la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU (art. 628-bis c.p.p.) può avere ad oggetto la sentenza penale di condanna o il decreto penale di condanna, sicché il rimedio è inapplicabile con riferimento ad un provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza, cui l’interessato può sottoporre la questione, con una nuova domanda“.

Viola – si legge nella sentenza – “ha presentato richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU, ai sensi dell’art. 628-bis c.p.p., chiedendo di riesaminare la procedura volta ad ottenere la liberazione condizionale conclusasi con la sentenza n. 1153/2016 e/o comunque adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte EDU nella sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) del 13 giugno 2019; disporre contestualmente la sospensione dell’esecuzione della pena; accertare che il ricorrente ha tutti i requisiti per poter ottenere la richiesta liberazione condizionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte EDU nella sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) del 13 giugno 2019 e di conseguenza accogliere tale richiesta“.

Secondo la Corte, “il rimedio richiesto non si attaglia al caso di specie, essendo i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza caratterizzati dall’essere adottati “rebus sic stantibus”, così da dare luogo al c.d. “giudicato aperto”: il c.d. giudicato esecutivo, infatti, non si configura come giudicato in senso stretto, quanto piuttosto come una preclusione processuale destinata a non operare nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi non valutati nella precedente decisione della magistratura di sorveglianza“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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