Depositate le Sezioni Unite (n. 42603) su elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio (con rifiuto da parte di quest’ultimo) e successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 ottobre 2023 (ud. 13 luglio 2023), n. 42603
Presidente Cassano, Relatore Santalucia
Come avevamo anticipato, erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:
1. «se, nell’ipotesi in cui l’imputato elegga domicilio presso il difensore d’ufficio, e quest’ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell’atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.»
2. «se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme perché avulso dal sistema processuale e comunque idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento processuale»
3. «se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa».
Con la sentenza n. 42603, depositata il 18 ottobre 2023, le Sezioni Unite hanno fornito le seguenti soluzioni:
1. «qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente al d. lgs. 150/2022, elegga domicilio presso il difensore d’ufficio, e quest’ultimo non accetti la elezione, la notificazione va effettuata nelle forme previste dall’art. 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen.»
2. «il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero è abnorme perché avulso dal sistema processuale»
3. «non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell’art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa»