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Molestie tramite sistemi di messaggistica telematica (Instagram o Facebook): non si configura il reato se chi riceve i messaggi può disattivare le notifiche

Cassazione Penale, Sez. I, 3 ottobre 2023 (ud. 6 giugno 2023), n. 40033
Presidente Rocchi, Relatore Russo

In tema di molestie (art. 660 c.p.), segnaliamo la pronuncia con cui la prima sezione penale della Corte di cassazione si è soffermata sull’inquadramento all’interno della locuzione “col mezzo del telefono” delle condotte consistenti nell’invio di messaggi tramite le piattaforme Instagram e Facebook.

In casi del genere – si legge nella sentenza – si pone il tema della corretta interpretazione dell’espressione “col mezzo del telefono“, utilizzata dal legislatore del 1930 con riferimento alle comunicazioni “tradizionali” a mezzo del telefono, nel significato attribuito oggi a questa dalla giurisprudenza di legittimità.

Partendo dal presupposto tale per cui “le notifiche dei messaggi in arrivo possono essere attivate per scelta libera dal soggetto che li riceve“, ad avviso dei giudici di legittimità non si configura il reato di cui all’art. 660 c.p., essendovi la “possibilità per il destinatario della comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli, cioè, di decidere di non essere raggiunto dalla stessa, se non in un momento in cui decide liberamente di farlo

Si sarebbe in presenza, infatti, di una circostanza che “rende tale forma di comunicazione oggettivamente meno invasiva di quella effettuata a mezzo del telefono, e più vicina a quella epistolare“.

In conclusione, “in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso delle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra la invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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