Reati tributari. In assenza di deleghe gestorie tutti i consiglieri di amministrazione rispondono per omesso impedimento dell’evento.
Cass. pen., Sez. III, Sent. 22 agosto 2023 (ud. 13 giugno 2023), n. 35314
Presidente Andreazza, Relatore Andronio
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema della individuazione dei soggetti responsabili per reati fiscali all’interno delle società di capitali.
Nel caso di specie, l’indagato, componente non esecutivo di una società cooperativa, era stato attinto da un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del profitto del reato di false fatturazioni (articoli 2 e 8, D. lgs. n. 74/2000).
Ricorrendo in sede di legittimità, l’indagato opponeva fra l’altro la mancata assunzione in capo a sé della veste di legale rappresentante dell’ente, con conseguente impossibilità giuridica di impedire l’evento.
In altri termini, il primo Giudice avrebbe attribuito una responsabilità “da posizione”, fondata sul solo ruolo rivestito dall’imputato in seno alla società nel periodo di riferimento, mentre sarebbe stata integralmente omessa la ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita.
La Corte ha rigettato il motivo, sulla base dei seguenti rilievi.
Anzitutto, il Supremo Collegio ha premesso che “l’art. 2392, cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381, secondo comma, cod. civ.”.
Di fronte a tale assetto normativo, si deve distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, e da questa distinzione deriva che “a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano – salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell’art. 2392, cod. civ., che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa – degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti”.
Anche con specifico riguardo ai reati tributari, dunque, “nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ.”.