ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il punto della giurisprudenza di legittimità sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la determinazione della competenza per territorio.

Cass. pen., Sez. V, Sent. 9 ottobre 2023 (ud. 19 settembre 2023), n. 41022
Presidente Zaza, Relatore Morosini

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Come è noto, l’art. 24 bis c.p.p., introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede che il giudice dell’udienza preliminare o di comparizione predibattimentale possa, con ordinanza, rimettere alla Corte di cassazione gli atti di un procedimento pendente chiedendo che venga definita una questione sulla competenza territoriale.

Nella interpretazione e applicazione di questa nuova norma, la Rivista aveva già segnalato i seguenti precedenti.

  • Cass., Sez. I, n. 20612-23, secondo cui la decisione di rinvio alla Suprema Corte debba essere contenuta in «un provvedimento che (…) deve essere motivato a pena di nullità». Infatti «siccome nell’architettura dell’art. 24-bis cod. proc. pen. il giudice procedente “può” – non deve – rimettere la questione alla Corte di cassazione, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull’eccezione sollevata dalla parte».
  • Cass., Sez. II, n. n. 36768-23, che ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice rimette la questione alla Corte di cassazione non ha effettivo sospensivo del processo, in ragione dell’applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all’art. 30, comma 3, c.p.p.
  • Cass., Sez. VI, n. 40715-23, che si è pronunciata sulla portata degli obblighi di trasmissione degli atti e di motivazione, nel particolare caso dei  processi cumulativi (molteplicità di imputazioni e/o di imputati), affermando che «l’ordinanza di rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. debba essere adeguatamente motivata con una congrua esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che giustificano la questione o le questioni sulla competenza per territorio e la loro rilevanza nel caso di specie (…).
    Escluso, dunque, che possa esaurirsi nella indeterminata prospettazione di una esigenza “esplorativa”, l’ordinanza di rimessione ex art. 24-bis cod. proc. pen. deve contenere una argomentata esposizione delle possibili soluzioni esegetiche alternative, nonché una completa descrizione di tutti i dati fattuali che possa permettere alla Cassazione di formulare un giudizio con piena cognitio, evitando il rischio di compiere verifiche “al buio” che potrebbe condizionare la correttezza delle determinazioni finali.
    L’adempimento di tale onere motivazionale è condizione di ammissibilità della richiesta di decisione in via pregiudiziale, ed esso appare tanto più pregnante nei processi (…) c.d. “cumulativi” sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, nei quali, cioè, l’azione penale sia stata esercitata in relazione ad una molteplicità di imputazioni e/o ad una pluralità di imputati.
    In siffatte situazioni la Cassazione, lungi dall’essere vincolata nell’esercizio del suo potere cognitivo da un criterio riconducibile al “principio della domanda”, in presenza di una corretta “investitura” diventa il giudice chiamato a definire la competenza per territorio in relazione all’intero processo, con riferimento, cioè, a tutte le imputazioni oggetto della regiudicanda e a tutti gli imputati.
    Da tanto consegue che è indispensabile che il materiale conoscitivo messo a disposizione dal giudice rimettente e l’illustrazione delle questioni in diritto siano quanto più possibile completi».

Con la sentenza in epigrafe, la Corte ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in un caso nel quale «il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione limitandosi a rappresentare le posizioni di accusa e difesa, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questione, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali».

Redazione Giurisprudenza Penale

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