Riforma Cartabia e procedibilità a querela: legittima la contestazione suppletiva – prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela – di una circostanza tale da rendere il reato procedibile di ufficio
Cassazione Penale, Sez. Fer., 24 ottobre 2023 (ud. 22 agosto 2023), n. 43255
Presidente Beltrani, Relatore D’Andrea
In merito al mutato regime di procedibilità di alcuni reati a seguito dell’entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia”, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: «in caso di giudizio per il reato di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., pur essendo decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa abbia presentato querela, nonché, in ipotesi, in difetto di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti, il P.M. di udienza, prima della declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, può modificare l’imputazione, procedendo alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante ulteriore che renda in astratto il reato procedibile di ufficio – nella specie, quella di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., per essere stato il fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio – sul presupposto che il P.M. non ha la mera facoltà, bensì il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale per il fatto-reato correttamente circostanziato, e non ostando, in ipotesi, alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante l’assenza di sopravvenienze dibattimentali all’uopo rilevanti».