La Cassazione sulle sanzioni processuali nel caso di violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. (attività ispettive e di vigilanza)
[a cura di Filippo Lombardi]
Cassazione Penale, sez. III, 2 novembre 2023 (ud. 12 settembre 2023), n. 43996
Presidente G. Andreazza, Estensore L. Semeraro, imp. Morello, P.M. M. Di Nardo
Si segnala la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di cassazione si è pronunciata sui rapporti tra l’attività ispettiva e quella procedimentale, ribadendo gli assunti giurisprudenziali consolidati.
Va infatti richiamato l’orientamento già espresso da Cass. pen., sez. III, 26 ottobre 2016 (dep. 2017), n. 6594, CED 269299, secondo cui il confine tra l’attività ispettiva e l’attività di indagine preliminare – superato il quale gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice (art. 220 disp. att. c.p.p.) – è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (cfr. Cass. pen., sez. un., 28 novembre 2001, n. 45477, CED 220291).
La sentenza qui segnalata ribadisce quindi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 220 disp. att. c.p.p. è norma di raccordo tra l’attività ispettiva e quella investigativa: tale norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità sicché la violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. non determina automaticamente l’inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine.
L’inutilizzabilità o la nullità dell’atto deve, infatti, essere autonomamente prevista dalle norme del codice di procedura penale, cui rimanda l’art. 220 disp. att. c.p.p.: non sussiste, dunque, una generale inutilizzabilità ex 191 c.p.p. perché la norma non prevede un divieto di acquisizione delle prove ma l’applicazione della disciplina codicistica.