Furto in abitazione (art. 624-bis c.p.): il cantiere edile rientra nella nozione di “privata dimora”
Cassazione Penale, Sez. V, 10 novembre 2023 (u. 14 luglio 2023), n. 45471
Presidente Miccoli, Relatore Bifulco
In tema di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), segnaliamo la pronuncia con cui la Corte di cassazione ha ribadito il principio tale per cui «la nozione di “privata dimora” deve intendersi in senso più esteso rispetto al concetto di “abitazione”, in quanto essa nozione va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi».
Ne deriva, con specifico riferimento al caso di un cantiere edile, che lo stesso potrà rientrare nella nozione di “privata dimora” a condizione «che si tratti di luoghi preclusi all’accesso di terzi, che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto».
Secondo i giudici di legittimità, bene ha fatto la Corte territoriale ad applicare tali principi al caso di specie, «chiarendo come nel cantiere: 1) fosse precluso l’accesso a terzi non autorizzati senza il consenso dell’avente diritto; 2) gli operai vi lavorassero in maniera non occasionale; 3) erano in corso i lavori edili al momento dell’ascritto furto, sicché l’imputato doveva ragionevolmente immaginare che vi fossero operai intenti ad attività lavorativa».