Requisiti della revoca del difensore di fiducia ed efficacia della formula «revoca ogni precedente nomina»
Cassazione Penale, Sez. VI, 14 novembre 2023 (ud. 26 ottobre 2023), n. 45894
Presidente Di Stefano, Relatore Pacilli
In tema di revoca del difensore di fiducia, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata sulla validità della formula «revoca ogni precedente nomina» inserita in calce all’atto con cui si conferisce procura speciale a due difensori per proporre “istanza avverso misura cautelare”.
In via preliminare, i giudici ricordano come «la nomina del difensore di fiducia debba avere contenuto non equivoco e vada comunicata all’autorità procedente in modo formale. La nomina può essere contenuta anche in un atto avente finalità diversa, ma tale atto deve imprescindibilmente esprimere chiaramente la volontà della parte di nominare un difensore di fiducia e tutto ciò vale anche per la revoca del difensore di fiducia, in ragione degli effetti che entrambi gli atti hanno sul diritto di difesa dell’imputato e sul corretto svolgimento del procedimento».
Ciò chiarito, la Corte ha osservato come l’atto in questione non fosse tale da esprimere, in modo inequivoco, la volontà del ricorrente di revocare il difensore di fiducia (che aveva redatto l’appello e che, di seguito, ha partecipato al giudizio), posto che il ricorrente «conferiva procura speciale ai difensori per la proposizione di “istanza avverso la misura cautelare del divieto di dimora” e, a tale scopo, richiamava espressamente l’art. 122 c.p.p. (che disciplina, per l’appunto, il rilascio della procura per il compimento di un singolo atto)».
In altri termini, «l’atto in disamina esprime chiaramente la sola volontà del ricorrente di nominare suoi procuratori speciali per la proposizione di una istanza concernente la misura cautelare applicatagli», ma non anche quella di revocare il precedente difensore.
Quanto al fatto che, in calce, il ricorrente avesse inserito la frase «revoca ogni precedente nomina», secondo i giudici si tratta di «espressione che, in un contesto come quello, poteva anche riferirsi alla nomina di precedenti procuratori speciali (anche perché nell’atto non vi erano riferimenti al conferimento di un mandato difensivo che, come è noto, è evenienza diversa da quella del rilascio di una procura speciale)».
In conclusione, «a fronte dell’equivocità dell’atto, non può affermarsi che il difensore di fiducia – che aveva redatto l’appello – fosse stato effettivamente revocato, con la conseguenza che la notifica a quest’ultimo del decreto di citazione per il giudizio di appello deve ritenersi validamente effettuata».