ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALE

Ancora in tema di continuità normativa tra millantato credito (346 c. 2 c.p.) e traffico di influenze illecite

Cassazione Penale, Sez. VI, 28 novembre 2023 (ud. 15 settembre 2023), n. 47671
Presidente Fidelbo, Relatore Vigna

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale ha aderito alla tesi della insussistenza di continuità normativa tra la fattispecie di millantato credito (346 c. 2 c.p.) e quella di traffico di influenze illecite.

Un’interpretazione rispettosa del principio di offensività – si legge nella sentenza – “impedisce di qualificare la mera “fumi venditio” come traffico di influenze, poiché tali condotte decettive consistono sostanzialmente in un’aggressione patrimoniale ai danni del privato acquirente e difficilmente si prestano a realizzare un vulnus per la pubblica funzione, posta l’assenza di un qualsiasi collegamento con gli interessi […] teleologicamente tutelati dalla norma in esame“.

Sicché, “correlativamente all’accentuazione della connotazione decettiva del termine “pretesto”, appare per converso corretta l’interpretazione restrittiva del concetto di “relazioni asserite”, restando escluse dal campo applicativo dell’art. 346-bis cod. pen. le ipotesi in cui il sedicente mediatore prospetta l’eventualità della corruzione soltanto per indurre il privato a consegnargli il denaro e ottenere un indebito vantaggio patrimoniale“.

Si tratta, invero, “di vicende che non sono nemmeno astrattamente idonee a pregiudicare l’imparzialità e il buon andamento della P.A. e, dunque, inoffensive dell’interesse giuridico tutelato dall’art. 346-bis cod. pen.“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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