Il luogo di commissione dell’aggiotaggio informativo all’esame della rete cloud. Note a margine della sentenza della Cassazione sul caso Juventus.
in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 12 – ISSN 2499-846X
Cass. pen., Sez. V, Sent. 27 ottobre 2023 (ud. 6 settembre 2023), n. 43638
Presidente Pezzullo, Relatore Scordamaglia
di Francesco Paolo Modugno e Lorenzo Roccatagliata
Con la sentenza in commento (pubblicata in questa Rivista, ivi), la Corte di cassazione ha risolto la questione di competenza territoriale sollevata dal Giudice di Torino nell’ambito del processo a carico della Juventus e dei suoi massimi vertici, relativo all’ipotesi di manipolazione del mercato, falso in bilancio e ostacolo alle funzioni di vigilanza rispetto alle comunicazioni sociali degli esercizi 2019, 2020 e 2021.
La questione – che ha riguardato il luogo di consumazione del reato di manipolazione del mercato, nella forma dell’aggiotaggio informativo, quale primo e più grave tra i reati contestati – è stata risolta a favore del Tribunale di Roma, che, assieme al Tribunale di Torino e a quello di Milano, era stato indicato dalle parti e dal giudice rimettente quale possibile organo competente.
Alla base di questa decisione, vi è stato il fatto che nel circondario di Roma era posto il server della società incaricata di diffondere i comunicati, asseritamente falsi, destinati al mercato.
Considerato che in passato la quasi totalità delle vicende di questo tipo erano state ritenute ricadere sotto la competenza del Giudice di Milano, posto che ivi è situata la Borsa italiana, molti hanno inizialmente interpretato questa decisione come un revirement della Suprema Corte, una deviazione dai precedenti e consolidati principi in materia che induceva a inevitabili riflessioni sul tema del Giudice naturale precostituito per legge o, più in generale, sul principio di certezza del diritto, che in ambito penale appare particolarmente importante. Ancora, alcuni hanno paventato il rischio di cd. forum shopping: ancorando la competenza al luogo di ubicazione del server, si rischierebbe di lasciare alla società che emette i comunicati falsi la scelta del luogo di diffusione degli stessi e, di conseguenza, del Giudice competente.
In realtà, ad una lettura attenta e ragionata delle motivazioni della sentenza, ci si rende conto che tutte tali preoccupazioni risultano in larga parte infondate. Lungi dall’operare alcun revirement, la Suprema Corte ha perfettamente aderito ai consolidati principi in tema di consumazione del reato di manipolazione del mercato e di competenza territoriale per tale tipo di illecito, così garantendo tanto il rispetto del principio del Giudice naturale, quanto quello di certezza del diritto. Parimenti, non si rilevano rischi concreti di forum shopping, posto che l’ubicazione del server non dipende affatto da una scelta della società emittente.
La individuazione della competenza del Giudice di Roma appare piuttosto il frutto della evoluzione del processo informatico di diffusione dei comunicati destinati al mercato. Dunque, non una deviazione del diritto, ma una evoluzione del fatto, a cui la Cassazione si è limitata ad applicare i medesimi principi di diritto già formulati e applicati in passato.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. P. Modugno – L. Roccatagliata, Il luogo di commissione dell’aggiotaggio informativo all’esame della rete cloud. Note a margine della sentenza della Cassazione sul caso Juventus, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 12