Nuova procedibilità a querela dopo la riforma “Cartabia” e rilievo della querela tardiva
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 1 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. II, 19 dicembre 2023 (ud. 10 novembre 2023), n. 50672
Presidente Rosi, Relatore Recchione, Imp. Ongaro, P.M. Pedicini (concl. conf.)
Si segnala la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di legittimità ha ribadito alcuni principi sul favor querelae nel caso di mutamento del regime di procedibilità da procedibilità d’ufficio a procedibilità a querela.
Nel caso di specie, il tribunale del riesame ha ritenuto non produttiva di effetti una querela intervenuta tardivamente quando il reato era procedibile d’ufficio (si tratta del reato ex artt. 61 n. 7 e 640 c.p.), e non reiterata nei termini di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma “Cartabia”), vale a dire entro i tre mesi dall’entrata in vigore della novella legislativa.
Nell’analizzare il ricorso del pubblico ministero, la seconda sezione della corte nomofilattica ha ribadito i propri assunti, espressi sin da dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2018, che, parimenti a quanto disposto dalla riforma Cartabia, già si occupava di mutare il regime di procedibilità di alcune ipotesi criminose da officiosa a subordinata alla querela della persona offesa. Anche in quegli anni veniva riaffermato il principio in virtù del quale la sussistenza della volontà punitiva della persona offesa non richiede formule particolari e «può essere riconosciuta anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae» (cfr. ex multis, Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2019, dep. 2020, n. 5193, CED Cass. n. 277801; Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015, dep. 2016, n. 2293, CED Cass. n. 266258).
Inoltre, le Sezioni unite, con la sentenza n. 40150 del 2018 (in CED Cass. n. 273552) avevano risolto il quesito se l’avviso alla persona offesa del diritto di sporgere querela nei nuovi termini concessi dalla normativa sopravvenuta dovesse essere somministrato anche quando quella persona offesa, medio tempore, avesse compiuto atti, come l’essersi costituita parte civile, compatibili con la manifestazione di volontà del colpevole. Il supremo consesso riunito, in quella occasione, aveva fornito al quesito risposta negativa, ritenendo non dovuto l’avviso quando nell’ambito del procedimento la persona offesa avesse già manifestato la voluntas puniendi.
Applicando questi principi al caso di specie, la Corte ha statuito che la querela “tardiva” sporta quando il reato era procedibile d’ufficio deve ritenersi valida ed efficace nell’ambito del sopravvenuto quadro normativo, senza che la persona offesa debba reiterarla nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022.
La sentenza fornisce importanti spunti su un caso del tutto peculiare che si verifica quando una normativa sopravvenuta abbia mutato la procedibilità di un reato facendola dipendere dall’iniziativa privata.
In effetti, le normative che introducono modifiche del regime di procedibilità di fattispecie criminose di regola prevedono una riapertura dei termini per consentire a chi non lo abbia già fatto di sporgere la querela, quando questa sia divenuta doverosa per legge.
Non pongono allora dubbi di sorta tutti quei casi in cui, proprio durante il nuovo tempo concesso, la persona offesa abbia espresso, personalmente o tramite il procuratore speciale, una dichiarazione dalla quale si tragga esplicitamente o per logica la volontà che il colpevole sia punito. Possono iscriversi in questo novero le ipotesi di querela regolarmente sporta presso le procure o gli uffici di polizia giudiziaria, la dichiarazione di costituzione di parte civile (siccome la richiesta di risarcimento del danno non può che dipendere dalla volontà punitiva), e ogni dichiarazione del procuratore speciale della parte civile, trasfusa in atti processuali, che riconduca plasticamente alla volontà che il reo sia punito (es. dichiarazioni trasfuse nel verbale di udienza e conclusioni della parte civile nei diversi gradi di giudizio).
Risulta invece peculiare il caso della querela sporta o della costituzione di parte civile perfezionata in maniera “tardiva” rispetto al termine di legge di tre mesi dalla conoscenza del fatto, quando il reato era procedibile d’ufficio, e prima che la novella che ha mutato il regime di procedibilità attribuisse il nuovo termine per consentire alla persona offesa di sporgere querela.
Le norme che disciplinano le condizioni di procedibilità dei reati, avendo anche natura sostanziale, sono soggette al principio della retroazione favorevole, che trova massima espressione proprio quando dalla procedibilità d’ufficio si sia passati alla procedibilità a querela (si veda tra le più recenti in materia Cass. pen., 1° giugno 2023, n. 28350, in Dir. pen. proc., 2023, 9, p. 1136). Dal momento dell’entrata in vigore della norma migliorativa, il reato, in altri termini, deve considerarsi ab initio procedibile a querela, sicché può verificarsi: a) che una querela non sia mai stata sporta, non essendo ciò doveroso in base alla normativa all’epoca vigente che prevedeva la procedibilità d’ufficio; b) che esista una querela “tardiva”, anche sotto forma di costituzione di parte civile.
La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza qui brevemente annotata, che richiama i precedenti arresti sul tema, ha inteso allora chiarire che la ratio della riapertura dei termini disciplinata dalle norme che modificano il regime di procedibilità è proprio quella di far fronte alla prima delle due ipotesi enunciate e non alla seconda: risulterebbe inutilmente gravoso, e si tradurrebbe in uno sterile formalismo, richiedere al soggetto titolato di sporgere querela nel nuovo termine di legge quando egli, già in precedenza, ha chiaramente manifestato la volontà punitiva (sul punto, le sezioni unite n. 40150/2018 respingono, in questi termini, quella che sarebbe una «interpretazione formalistica della norma transitoria», v. par. 3.2 della sentenza delle sezioni unite; cfr. anche di recente Cass. pen., sez. II, 18 luglio 2023, n. 33957).
La sentenza in esame appare esplicita e particolarmente efficace nel dissipare i dubbi interpretativi sollevati da altre pronunce della corte di cassazione anche recenti con le quali, con espressioni trancianti, si affermava idonea a tener luogo della querela la “persistenza” della costituzione di parte civile che avesse peraltro rassegnato conclusioni (si veda ad esempio Cass. pen., sez. III, 21 febbraio 2023, dep. 19 aprile 2023, n. 16570; v. anche Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 2016, n. 29205, CED Cass. n. 267619); tali enunciati apparivano per certi versi ambigui poiché, a livello dommatico, parevano attribuire rilievo predominante non a “dichiarazioni”, come invece espressamente richiesto dalle norme in tema di querela, ma a “comportamenti” legati alla semplice immanenza della parte nel processo. D’altronde, accomunare la “persistenza” della parte civile alla querela indurrebbe a concludere nel senso che la revoca della costituzione di parte civile, cioè la situazione processuale opposta alla persistenza, possa avere effetti escludenti in tema di querela, equazione che pare invece smentita dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, la quale ha nel tempo negato la biunivocità della relazione tra costituzione di parte civile e querela, precisando che, mentre la costituzione di parte civile o la dichiarazione della relativa intenzione di costituirsi assume valenza di querela, le vicende che consistono nella caducazione della costituzione di parte non assumono pari effetti demolitori sul fenomeno della querela (Cass. pen., sez. V, 1° febbraio 2016, n. 20260, in CED Cass. n. 267149; Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015, dep. 2016, n. 2293, in CED. Cass. n. 266258 cfr. anche Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2015, n. 41749, in CED Cass. n. 264660).
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Nuova procedibilità a querela dopo la riforma “Cartabia” e rilievo della querela tardiva, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 1