Una sentenza del Tribunale di Agrigento in tema di reddito di cittadinanza e successione di leggi penali nel tempo
Tribunale di Agrigento, Sez. I penale, 10 gennaio 2024, n. 22
Giudice dott. Michele Dubini
In tema di reddito di cittadinanza e successione di leggi penali nel tempo, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento si è pronunciato sulla questione relativa all’individuazione del momento a partire dal quale il fenomeno della successione delle leggi nel tempo deve considerarsi avvenuto, soffermandosi, in particolare, sulla questione se i criteri di cui all’art. 2 c.p. debbano farsi decorrere dal momento dell’entrata in vigore della legge abrogratrice o dalla concreta esplicazione dei suoi effetti
Il tema si ricollega alla astratta possibilità, da parte del legislatore, di operare una cd. “abrograzione differita nel tempo“, avendo il legislatore, con la legge 197/2022 disposto l’abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. 4/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Si è in presenza – si legge nella sentenza – di “una abrogazione in blocco dell’istituto del reddito di cittadinanza che coinvolge finanche le sanzioni penali poste a suo presidio con la singolare particolarità che la stessa è disposta, nell’esplicazione dei suoi effetti, da una data futura (1° gennaio 2024) in poi e non dalla formale entrata in vigore del testo (1° gennaio 2023). In altri termini, l’art. 1 comma 318 della legge 197/2022 risulta essere formalmente entrato in vigore già a far data dal 1° gennaio 2023, ma l’abrogazione dei delitti si realizza solo a partire dall’inizio del 2024“.
Ad avviso del Tribunale, è corretto ancorare la fenomenologia della successione delle leggi penali nel tempo al momento in cui la legge abrogativa entra formalmente in vigore e non all’esplicazione dei suoi effetti concreti (che costituisce, come evidente, un posterius rispetto al primo profilo).
Richiamando la differenza tra norma e disposizione, il Tribunale evidenzia come, a fronte di una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2023, vi è una norma abrogatrice la cui obbligatorietà (e non solo, e tanto, i suoi effetti) è collocata al 1° gennaio 2024: “si ritiene, pertanto, che la norma abrogatrice sia entrata in vigore in quanto abbia acquisito carattere di obbligatorietà (e non solo “differita negli effetti”) il 1° gennaio 2024 e che, quindi, non si sia verificata alcuna successione delle leggi penali nel tempo“.
Ne deriva che “nella forbice cronologica tra disposizione e norma il legislatore ha validamente attuato un più pregnante ripensamento sulla portata di siffatta abolitio criminis (che, altrimenti, avrebbe indiscriminatamente avuto luogo tanto per il passato quanto per il futuro) mediante un intervento normativo che, seppure formalmente costruito come una deroga al principio di retroattività favorevole con riguardo ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (precedenti all’obbligatorietà della norma abolitrice), sostanzialmente costituisce un vero e proprio contrarius actus che sterilizza completamente gli effetti abrogativi dell’art. 1 comma 318 legge 197/2022 – legittimo in quanto intervenuto ed entrato in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2024, ossia al momento in cui la norma abolitiva deve ritenersi entrata in vigore in quanto abbia acquisito carattere di obbligatorietà“.
Deve, dunque, concludersi – si legge nella sentenza – “per la perdurante punibilità di tutti i fatti commessi sino al 31 dicembre 2023, ad oggi e per il futuro, secondo le fattispecie delittuose di cui all’art. 7 commi 1 e 2 d.l. 4/2019 (o, ancor più precisamente, di cui all’art. 13 comma 3 d.l. 48/2023, in riferimento all’art. 7 d.l. 4/2019“.