La responsabilità penale del professionista attestatore e dell’esperto facilitatore
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 1 – ISSN 2499-846X
di Giorgio Emanuele Degani e Allegra Paparesta
Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha sostituito la legge fallimentare in vigore dal lontano 1942. L’intervento del legislatore disciplina peculiari elementi di novità, finalizzati all’emersione tempestiva della crisi d’impresa in funzione “della migliore riuscita delle iniziative di salvataggio” in primis attraverso l’adozione di misure idonee e assetti organizzativi che consentano di “rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi”. All’imprenditore, agli organi di controllo societari ed a specifici soggetti esterni, dettagliatamente disciplinati dal legislatore, spettano obblighi di discovery.
Nonostante i numerosi interventi riformatori del diritto fallimentare, si rileva la mancanza di una parallela riforma penalistica. Si assiste da un lato all’introduzione di un nuovo corpus normativo, che riforma in maniera complessiva le procedure concorsuali, d’altro canto però, sono del tutto assenti profili penali-fallimentari che sanzionino in modo corretto gli utilizzi “distorti e patologici” degli strumenti disciplinati dal legislatore.
Il legislatore, al Titolo IX, disciplina le disposizioni penali nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 342 del nuovo Codice ha sostituito l’art. 236-bis[3] della Legge fallimentare, introducendo delle modifiche rispetto alla normativa introdotta con il “Decreto Sviluppo” del 2012.
In primis, sono state ampliate le relazioni o attestazioni in cui la falsità delle informazioni presentate integrano il reato di falso in attestazioni e relazioni. In particolare, l’esposizione di informazioni false, ovvero l’omissione di informazioni rilevanti può integrare la fattispecie del reato anche nell’attestazione del professionista relativa ai crediti e debiti tributari all’interno della transazione fiscale disciplinata dall’art 57 del CII; inoltre, è stata ampliata nel novero delle attestazioni di competenza dell’art. 342 anche l’attestazione necessaria per rendere inammissibili le proposte di concordato concorrenti, le modifiche sostanziali degli accordi di ristrutturazione che necessitano il rinnovo dell’attestazione e l’attestazione avente ad oggetto il pagamento di rate di mutuo con garanzia sui beni aziendali.
Sulla previsione di nuove attestazioni che integrano la fattispecie del delitto di falso in attestazioni e relazioni sorge un dubbio di legittimità costituzionale, prevista dall’assenza di delega all’art.1, comma 2, ove si definisce che “nell’esercizio della delega il Governo, cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione di norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi”.
Un ulteriore elemento di novità introdotto all’art. 342 CCI riguarda la precisazione lessicale “in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad essi allegati”, a seguito dell’aggettivo “rilevanti”. “La disposizione incrimina falsità ideologica in committendo o in omittendo commesse dal privato”.
L’art. 342 CCI, sembra precisare che l’unica falsità punibile riguarda la “veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati”, escludendo la responsabilità penale per una falsa rappresentazione della fattibilità del piano determinando una limitazione dell’area del fatto tipico attraverso un’autentica abolitio criminis.
Già precedentemente all’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in primis con la riforma del 2005 con la quale viene disciplinata l’esperibilità dell’azione revocatoria, con l’esito di supportare la continuità aziendale e la conservazione dell’impresa, il consolidamento del concordato preventivo, con la limitazione del controllo giudiziale e l’introduzione dei piani di risanamento e degli accordi di ristrutturazione, e successivamente con il d.lgs. 5/2006 e 16/2007, ed in particolare con il d.l. 22 giugno 2012, definito “Decreto Sviluppo”, si è assistito ad una profonda modifica degli istituti e delle procedure concorsuali, al fine di implementare il ricorso a soluzioni privatistiche per la risoluzione della crisi d’impresa e limitare l’utilizzo di procedure liquidatorio-estintive per favorire la continuità aziendale e la conservazione dell’impresa.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. E. Degani – A. Paparesta, La responsabilità penale del professionista attestatore e dell’esperto facilitatore, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 1