Il nesso tra omissione ed evento nella bancarotta distrattiva. Note a margine di una sentenza della Corte d’Appello di Milano sulla posizione dei sindaci.
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 2 – ISSN 2499-846X
di Giuseppe Fornari e Gregorio Casoni
Corte d’Appello di Milano, seconda sezione penale, 26 maggio 2023, n. 1741
Presidente Dott.ssa Donatella Banci Buonamici, giudici Dott. Claudio Siclari e Dott.ssa Raffaella Zappatini
I criteri in base ai quali può essere mosso un rimprovero di responsabilità penale ai sindaci nell’ambito del reato di bancarotta sono da tempo oggetto di attenta interpretazione, sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza.
In particolare, oggetto della sentenza in commento (C. App. Milano, n. 1741/2023) è il coinvolgimento dell’organo di controllo nelle condotte – in questo caso, distrattive – degli amministratori, nella forma dell’omesso impedimento dell’evento ex art. 40 cpv. c.p. La posizione dei sindaci è vagliata poiché costoro non sarebbero debitamente intervenuti dinanzi alle irregolarità contabili e alle distrazioni patrimoniali commesse dagli amministratori, così omettendo di impedire il dissesto della società.
La sentenza, riprendendo un consolidato indirizzo pretorio di legittimità, da ultimo esclude la rilevanza penale della condotta dei sindaci: secondo l’arresto, invero, non è sufficiente sostenere che sia mancato l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte dell’organo, bensì è necessario dimostrare con rigore la sussistenza del noto nesso causale tra omissione ed evento. Ossia, ribadendo un principio fortunatamente non rivoluzionario, la sentenza sottolinea la primaria rilevanza argomentativa assunta dalla prova che, ove non vi fosse stata alcuna omissione, l’evento non si sarebbe verificato. Se si pronunciasse una sentenza di condanna in assenza di tale dimostrazione, s’aprirebbero le porte al rischio di ritenere i sindaci penalmente responsabili solo in forza della loro posizione, e non in base al loro concreto apporto causale alla condotta criminosa, seppur in forma omissiva.
La sentenza fa, dunque, corretta applicazione dei princìpi di colpevolezza e personalità della responsabilità penale, negando in radice l’ingresso a ipotesi di responsabilità oggettiva nello statuto penale della bancarotta.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Fornari – G. Casoni, Il nesso tra omissione ed evento nella bancarotta distrattiva. Note a margine di una sentenza della Corte d’Appello di Milano sulla posizione dei sindaci, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 2