La responsabilità per i reati tributari dichiarativi degli amministratori privi di una specifica delega in materia
in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 2 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. III, 18 luglio 2023 (ud. 16 maggio 2023), n. 31017
Presidente Andreazza, Relatore Corbo
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione si esprime in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), dei membri del Consiglio di Amministrazione sprovvisti di delega in materia tributaria, ma coinvolti nella gestione societaria e dotati di differenti poteri sociali disgiunti.
La Corte precisa, in termini generali, che la responsabilità per omesso impedimento dell’evento da parte degli amministratori privi di delega è configurabile solo nel caso in cui venga provata:
1) l’effettiva conoscenza da parte di questi di fatti pregiudizievoli o quanto meno di “segnali di allarme”; e (congiuntamente)
2) la volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento.
Mentre, rispetto al caso di specie, esclude la responsabilità dei non delegati precisando che “gli amministratori di una società, che non abbiano sottoscritto una dichiarazione fiscale, in quanto attività delegata ad un solo consigliere, concorrono nel reato tributario solo ove siano stati a conoscenza dell’inserimento dei documenti falsi nella contabilità e, ciononostante, non si siano attivati per impedire la loro indicazione in dichiarazione o la presentazione della stessa”.
Se sulla carta tali conclusioni sembrano di facile comprensione, invero il concetto di “segnale d’allarme” ed il dovere di agire informati, presentano confini poco chiari. Il contributo cerca proprio di fare chiarezza sul punto.
Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Lugli, La responsabilità per i reati tributari dichiarativi degli amministratori privi di una specifica delega in materia, in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 2